- Ottobre 5, 2020
Contratti pubblici
Su concessioni, affidamento di lavori e servizi si pronuncerà la Corte Costituzionale
Il Consiglio di Stato ha rilevato alcune questioni di legittimità costituzionale rispetto all’art.1 comma 1, lett. iii) della legge n. 11/2016 ed all'art. 177 comma 1, del codice contratti pubblici
Il Consiglio di Stato, Sez. V, con l’importante sentenza del 19/8/2020 n. 5097 rileva alcune questioni di legittimità costituzionale rispetto all’art.1 comma 1, lett. iii) della legge n. 11/2016 ed all’art. 177 comma 1, del codice contratti pubblici (d.lgs n. 50/2016).
Secondo i giudici vi sono questioni rilevanti di legittimità non manifestatamente infondate delle succitate disposizioni – rispetto agli articoli 41 commi 1, 2 e 3 e 97 comma 2 della Costituzione – nella parte in cui le succitate norme stabiliscono l’obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture di affidare una quota pari all’ottanta per cento dei relativi contratti per concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro, in essere alla data di entrata in vigore del Codice, non affidate mediante procedura ad evidenza pubblica ovvero in project financing, prevedendo l’introduzione di clausole sociali per la stabilità del personale e per la salvaguardia delle professionalità. Inoltre le disposizioni impugnate specificano che la restante parte di lavori, servizi pubblici o forniture potrà essere realizzata da società in house per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedure ad evidenza pubblica.
Nello specifico la società ricorrente, tra l’altro, aveva lamentato l’illegittimità delle Linee Guida ANAC n. 11 (approvate dal Consiglio dell’Autorità con Deliberazione n. 614/2018 ed aggiornate con Deliberazione n. 570/2019) recanti: “Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all’art. 177, comma 1 del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’unione europea” per violazione dell’art. 177 comma 3 del codice dei contratti pubblici, sviamento ed eccesso di potere e difetto di competenza a causa “dell’occupazione di spazi di regolazione non autorizzati dalla fonte primaria”. Riteneva quindi che il TAR Lazio (con sentenza Sez. I n. 9309/2019) avrebbe pertanto errato nel ritenere le medesime Linee Guida n. 11 prive di immediata lesività e non immediatamente impugnabili, in quanto appunto lesive dei processi produttivi a causa della massiccia esternalizzazione di attività foriera di gravi conseguenze dirette ed immediate sui concessionari anche sotto il profilo sociale. Pertanto, tali linee guida ANAC non costituivano solo un atto meramente interpretativo.
Il Consiglio di Stato accoglie tali considerazioni, pertanto dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 41, comma 1, 3, comma 2, e 97, comma 2 della Costituzione, dell’art. 1, comma 1, lett. iii), della legge 28 gennaio 2016, n. 11, e dell’art. 177, comma 1, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dispone la sospensione del presente e l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.