- Settembre 25, 2020
Appalti
Sentenza del Consiglio di Stato sui motivi di esclusione per dichiarazioni false
Secondo la pronunzia n. 16 del 28 agosto 2020, il soggetto che partecipa a gara per l’affidamento di contratti pubblici rendendo informazioni false al fine dell’ammissione alla gara, e all’aggiudicazione della stessa, commette una indebita influenza sul processo decisionale della stazione appaltante
L’operatore economico che partecipa a procedure di gara per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e che rende, alla stazione appaltante, informazioni false al fine dell’ammissione alla gara e all’aggiudicazione della stessa, commette una indebita influenza sul processo decisionale della stazione appaltante rispetto alle decisioni sull’esclusione, rientrando così nella fattispecie prevista dall’art. 80 comma 5 lettera c bis del codice dei contratti pubblici (d. lgs n. 50/2016) .
Alle stesse conseguenze si perviene in caso di omissioni di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
A seguito di dichiarazioni false, rese dall’operatore economico, la stazione appaltante dovrà effettuare una valutazione di integrità e ad affidabilità, ma senza alcun automatismo espulsivo.
Queste le conclusioni a cui si è pervenuti con la Sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 16 del 28 agosto 2020 a seguito di Ricorso in Appello presentato da una società contro la sentenza TAR puglia – sezione staccata di Lecce- n. 846 del 2019.