• Novembre 6, 2013
di anci_admin

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Tesoreria unica – Giordano (Celva): “Ricadute negative sui Comuni, da capire cosa fare con i contratti già in essere”

Il Consiglio di amministrazione del Celva, riunitosi ieri, 5 novembre 2013, ha esaminato la sentenza...

Il Consiglio di amministrazione del Celva, riunitosi ieri, 5 novembre 2013, ha esaminato la sentenza n. 256 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 10, della legge regionale 30 del 21 novembre 2012, stabilendo che le disposizioni vigenti riguardanti il sistema di tesoreria unica si applicano anche agli enti locali della Regione. Il Consiglio di amministrazione ha quindi condiviso la necessità di richiedere all’Amministrazione regionale chiarimenti in merito alle modalità di gestione del servizio di tesoreria, proprio alla luce di tale sentenza.
“Questa decisione della Suprema Corte determina profonde e pesanti ripercussioni per tutti i Comuni valdostani – spiega il Presidente del Celva, Bruno Giordano -. Teniamo infatti presente che diversi enti locali, avvalendosi della normativa regionale, avevano sottoscritto contratti con gli istituti bancari per la gestione del servizio di tesoreria; la tesoreria unica causerà quindi la mancata corresponsione degli interessi attivi prima corrisposti dalla banca prescelta sulle giacenze. Osserviamo così un’ulteriore costrizione dell’autonomia degli enti territoriali, motivata dallo Stato con la necessità di contenere la spesa pubblica, ma andando a detrimento dell’autonomia dei singoli enti e ad un’ulteriore compressione delle risorse disponibili sui sempre più esigui bilanci dei Comuni”.
In merito alla gestione del servizio di tesoreria degli enti locali, l’articolo 2, comma 10, della legge regionale 21 novembre 2012, n. 30 (Adeguamento del bilancio di previsione per l’anno 2012 agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95) prevedeva che “Le disposizioni vigenti riguardanti il sistema di tesoreria unica non si applicano agli enti locali della Regione e alle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione che non usufruiscono di assegnazioni finanziarie statali”.
A tale riguardo, il Presidente del Consiglio dei ministri aveva promosso un ricorso notificato in data 25-29 gennaio 2013. La Corte costituzionale, con sentenza n. 256/2013 del 31 ottobre 2013, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della suddetta disposizione normativa relativa agli enti locali della Regione in quanto lesiva del principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, previsto dalla legislazione statale ai fini del contenimento del fabbisogno finanziario dello Stato ordinamento e dell’unità economica nazionale. (com)