- Settembre 19, 2013
Giurisprudenza
Farmacie comunali – Escluse dalle dismissioni societarie anche nei comuni sotto i 30.000 abitanti
Molto positiva ed assolutamente di rilievo la pronuncia della Corte dei Conti Marche <a href="http:/...Molto positiva ed assolutamente di rilievo la pronuncia della Corte dei Conti Marche 57/2013/PAR che fa salve le società di gestione delle farmacie comunali dall’applicazione di vincoli e divieti inerenti i comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, di cui all’articolo 14 comma 32 del dl 78/2010.
Ciò anche e soprattutto in vista della imminente scadenza che adesso non riguarderà più tali soggetti e per la quale l’Anci ha comunque chiesto una proroga finalizzata a rivedere la materia in questione.
La corte marchigiana ha ritenuto che “la natura di servizio pubblico locale in termini di qualificazione giuridica del servizio di gestione della farmacia comunale, che si contraddistingue per i suoi elementi di specialità normativa, considerata la stretta connessione con il diritto alla salute dei cittadini (art. 32 Cost.). Pertanto la Sezione prevede che “l’esercizio dell’attività di gestione di una farmacia da parte del Comune non ricada nell’obbligo di dismissione delle partecipazioni societarie previsto dall’art.14, comma 32, del d.l. 78/2010.”
Adesso, anche alla luce della importante pronuncia dei magistrati contabili, va chiarito nelle norme che alcuni specifici settori, data la loro importanza sociale ed industriale, sono esclusi dall’applicazione della succitata disposizione; posizione sempre sostenuta dall’Anci. (com)