• Maggio 24, 2013
di anci_admin

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Urne aperte in 563 Comuni, sono sedici i capoluoghi che vanno al rinnovo

Domenica 26 e lunedì 27 maggio si voterà per il rinnovo dei consigli comun...

Domenica 26 e lunedì 27 maggio si voterà per il rinnovo dei consigli comunali in 563 Comuni (528 nelle Regioni a statuto ordinario, di cui 439 inferiori ai 15 mila abitanti, 89 superiori a questa cifra) a cui si aggiungono 35 Comuni in Sardegna, (di cui 33 inferiori a 15 mila abitanti e 2 superiori a questa cifra) e nel Comune di Pergine Valsugana, in Trentino, dove si voterà nella sola giornata del 26 maggio. Interessati al rinnovo anche i consigli circoscrizionali.
Tra i Comuni al voto figurano due  capoluoghi di regione: Ancona e Roma, e 14 capoluoghi di provincia: Avellino, Barletta, Brescia, Iglesias, Imperia, Isernia, Lodi, Massa, Pisa, Siena, Sondrio, Treviso, Vicenza e Viterbo.
Le urne saranno aperte domenica 26 maggio, dalle 8 alle 22, e lunedi’ 27 maggio, dalle 7 alle ore 15. L’eventuale turno di ballottaggio si svolgera’ domenica 9 e lunedi’ 10 giugno.
Nelle regioni a statuto ordinario ed in Sardegna le elezioni interesseranno 6.895.701 elettori, di cui 3.305.273 maschi e 3.590.428 femmine. Le sezioni elettorali complessive saranno 7.964. L’elezione nel comune di Pergine Valsugana (Trento), in base ai dati dell’ultima revisione semestrale delle liste elettorali, interessera’ 16.301 elettori, di cui 7.942 maschi e 8.359 femmine. Le sezioni elettorali sono 21.
Queste, come riportate sul sito del ministero dell’Interno, le modalità per il voto.
Nei Comuni con popolazione superiore a 15 abitanti, la scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato e’ collegato. L’elettore puo’ votare: per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto cosi’ espresso si intende attribuito anche al candidato sindaco collegato; per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, non scegliendo alcuna lista collegata; il voto cosi’ espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco; per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste collegate, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto cosi’ espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista collegata; per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una lista non collegata, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto cosi’ espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista non collegata (cd. ‘voto disgiunto’).
L’elettore potra’ altresi’ manifestare non piu’ di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale, scrivendo, nelle apposite righe stampate sotto ogni contrassegno di lista, i nominativi (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) dei candidati preferiti appartenenti alla lista prescelta, avendo pero’ presente che, nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza. Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale e’ scritto il nome del candidato sindaco prescelto.
Nei Comuni con popolazione sino a 15mila abitanti la scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, al cui fianco e’ riportato il contrassegno della lista con cui il candidato e’ collegato. L’elettore puo’ votare: per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno; per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo nominativo; per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo nominativo, e per la lista collegata, tracciando un segno anche sul relativo contrassegno. In tutti i predetti casi, il voto si intendera’ attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista collegata.
L’elettore puo’ altresi’ esprimere un solo voto di preferenza, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o non piu’ di due voti di preferenza, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, per candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e il nome e, ove occorra, data e luogo di nascita, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, avendo pero’ presente che, nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza. (gp)