- Novembre 24, 2016
Comunicati Stampa Anci
Piattaforme petrolifere – Gnassi: “Decisione Cassazione su Ici apre al recupero imposte non versate in questi anni”
“La Cassazione per la terza volta conferma che le piattaforme petrolifere sono soggette al pag...“La Cassazione per la terza volta conferma che le piattaforme petrolifere sono soggette al pagamento dell’Ici e di conseguenza dell’Imu e della Tasi. Non è pertanto necessario un ulteriore intervento normativo per vedere riconosciuto il diritto dei Comuni al recupero delle imposte finora non versate dalle compagnie petrolifere, nell’ambito dei numerosi contenziosi aperti in questi anni”. Lo sottolinea Andrea Gnassi, delegato Anci al Turismo e al Demanio marittimo, commentando la sentenza con cui la Corte di Cassazione – la n. 19510 del 30 settembre scorso – ha affermato l’assoggettabilità al tributo immobiliare delle piattaforme, ribadendo un orientamento già emerso in due decisioni precedenti: una del 2005 e l’altra (n. 3618) del 24 febbraio 2016.
“Ma questa volta – sottolinea ancora Gnassi – i giudici supremi si sono spinti oltre, rafforzando in maniera incontestabile il principio del valore del bene da prendere a riferimento come base imponibile, anche in assenza di una rendita catastale attribuita”.
Sulla questione del pagamento da parte delle piattaforme era intervenuto, il 1 giugno scorso, il Mef con una risoluzione che dava una lettura opposta a quella fornita quattro mesi prima dai giudici supremi. Il ministero riteneva di fatto le piattaforme non assoggettabili al tributo comunale, in quanto il presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati iscritti o da iscrivere al catasto edilizio urbano mentre le piattaforme sono oggetto di inventariazione negli atti dell’Istituto idrografico della Marina Militare e non in quelle del Catasto edilizio urbano.
Allo stesso modo la circolare, per l’imposizione del tributo, riteneva necessario uno specifico intervento normativo per consentire non solo il censimento delle costruzioni site nel mare territoriale, anche con riferimento alla loro georeferenziazione e riferibilità ad uno specifico Comune, ma anche “l’ampliamento del presupposto impositivo”.
Una linea ‘corretta’ ora dalla Corte di Cassazione che conferma in pieno i principi della sentenza n. 3618/2016, ribadendo da un lato l’obbligo di accatastamento delle piattaforme petrolifere installate nel mare territoriale e dall’altro, confermando che “non può essere escluso l’assoggettamento di un fabbricato in quanto non accatastato, perché la normativa non prevede una correlazione diretta tra ‘imponibilità’ e ‘accatastabilità ma anzi, prevede espressamente che è soggetto all’imposta anche il fabbricato che deve essere ancora iscritto in catasto”.