• Marzo 25, 2013
di anci_admin

Catasto

Catasto – Per le città planimetrie gratis. Pagamenti illegittimi per la Corte dei conti – Tratto da Il Sole 24 Ore del 25/03/2013

di Pasquale Mirto La Corte dei conti dell'Emilia Romagna (delibera 37/2013) ribadisce l'obbligo per...

di Pasquale Mirto
La Corte dei conti dell’Emilia Romagna (delibera 37/2013) ribadisce l’obbligo per le amministrazioni di rendere accessibili i dati ogni volta che siano necessari per lo svolgimento di compiti istituzionali di un’altra amministrazione, senza oneri a carico di quest’ultima.
Alla Corte dei Conti si sono rivolti alcuni Comuni per avere conferma della legittimità dei pagamenti pretesi dall’agenzia del Territorio per la fornitura in formato digitale delle planimetrie catastali e degli elaborati planimetrici delle unità immobiliari urbane.

La richiesta delle planimetrie catastali era motivata con la necessità di implementare i sistemi informativi comunali, anche per i controlli urbanistici oltre che per i tributi locali e per la partecipazione all’accertamento dei tributi erariali.
La Corte ricorda che l’articolo 50 del Dlgs 82/2005 prevede che qualunque dato trattato da una Pa, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni, e che l’articolo 59 precisa che nell’ambito dei dati territoriali di interesse nazionale rientra la banca dati catastale gestita dal Territorio (incorporata dal 1° dicembre 2012 nell’agenzia delle Entrate). Le regole per l’utilizzo dei dati catastali sono state definite con il decreto del direttore del Territorio del 13 novembre 2007, nel quale si precisa che sono a carico della Pa richiedente solo «eventuali costi eccezionali» sostenuti dall’Agenzia per realizzare ed erogare servizi specifici connessi a particolari esigenze.
Il Territorio, per fornire ai Comuni le planimetrie catastali, chiede la fornitura di un supporto magnetico e circa 0,20 euro a planimetria. Questa pretesa è stata ritenuta illegittima dalla Corte in quanto i costi eccezionali non sono giustificati se connessi alle modalità di erogazione dei dati e non alla peculiare natura del servizio richiesto.
Il tema della fruibilità e della gratuità dei dati è stato affrontato molteplici volte dal legislatore, e da ultimo anche in fatto di Tares, laddove l’articolo 14 del Dl 201/2011 prevede al comma 37 che i Comuni possano richiedere dati e notizie a uffici pubblici oppure a enti di gestione di servizi pubblici in esenzione da spese e diritti.
Sarebbe però necessario affrontare in modo organico una volta per tutte questo problema, e non solo con riferimento alle banche dati gestite dalle Pubbliche amministrazioni ma anche alle banche dati pubbliche gestite in modo privatistico, quali il registro nazionale delle imprese, gestito da Infocamere, e soprattutto l’archivio della motorizzazione, gestito da Aci e Motorizzazione, il cui accesso è pagato dai Comuni a caro prezzo.