- Dicembre 17, 2015
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Controversie – I Comuni si confrontano con il metodo dell’Alternative dispute resolution (Adr)
di Antonio Ragonesi (*) &nb...di Antonio Ragonesi (*)
Con Adr (Alternative dispute resolution) si intende un metodo alternativo di risoluzione delle controversie di tipo economico che viene condotto da un soggetto terzo. È un sistema di risoluzione dei conflitti complementare rispetto al processo che si pone comunque in una fase di pre-contenzioso.
La direttiva Ue
Già nel 2008 la Commissione europea aveva invitato gli Stati membri a promuovere la composizione delle controversie in via "amichevole" sia in materia civile che commerciale e aveva fissato la data ultima per la disciplina a livello nazionale per la fine del 2011. Con la direttiva 2013/11/Ue è stata avanzata agli Stati membri una richiesta ulteriore, quella di assicurare che i consumatori avessero accesso a organismi di risoluzione alternativa delle controversie di elevata qualità per tutti i tipi di controversie contrattuali commerciali. Per garantire tale accesso, i paesi dell’Ue dovranno istituire infrastrutture Adr nazionali entro gennaio 2016.
La mediazione
La mediazione è una delle varie forme di Adr che i paesi dell’Ue possono utilizzare per istituire tale infrastruttura e l’Italia ha introdotto significative modifiche alla disciplina del processo civile, finalizzate in primo luogo a ridurne la durata e tra queste, anche la delega al Governo per l’emanazione di norme in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie in ambito civile e commerciale. Il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 sulla mediazione in materia civile e commerciale, che ha recepito anche quanto previsto dalla direttiva europea n. 52 del 2008 e il Dm 18 ottobre 2010 n. 180 di attuazione, ha delineato le caratteristiche degli enti mediatori e di quelli di formazione, le tariffe, i controlli e le procedure nonché il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione che è tenuto presso il ministero della Giustizia. Anche gli enti pubblici, e previa verifica dei requisiti, possono esercitare la mediazione alternativa.
Con il decreto "del fare", Dl n. 69 del 2014 convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98, viene introdotto nuovamente il procedimento di mediazione quale condizione utile per l’avvio del processo in una serie di materie, già elencate dall’articolo 5 comma 1 del Dlgs n. 28/2010, come condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
La novità consiste nell’introduzione della mediazione obbligatoria ex lege o per ordine del giudice oltre alla facoltativa, cioè scelta dalle parti. Nel primo caso e fino al 2017 per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione, con obbligo di assistenza legale, nelle suindicate materie. In questo caso il procedimento di mediazione ha una durata massima di tre mesi, trascorsi i quali il processo può iniziare o proseguire.
Due possibilità per i Comuni
Per i Comuni si presentano così almeno due possibilità. Da un lato, il Comune stesso può ricorrere a questo strumento di risoluzione delle controversie con cittadini e imprese. Dall’altro, il Comune può essere la sede per svolgere la mediazione. I metodi alternativi di risoluzione delle controversie costituiscono un’attività in grado di ridurre il ricorso al tribunale per risolvere le controversie fra i cittadini e fra cittadini e pubblica amministrazione. In particolare, va segnalata l’opportunità di utilizzare lo strumento della mediazione quale elemento significativo per una pacifica convivenza civile soprattutto per affrontare i rapporti sociali ed economici tra cittadini, e tra il Comune e i cittadini.
I dati sull’accordo conciliativo
In base agli ultimi dati forniti dal ministero della Giustizia e relativi al primo semestre 2015, nel 22% di tali casi si giunge all’accordo conciliativo.
I Comuni si sono attivati in un’ottica di promozione della convivenza civile con:
• sezioni dedicate sui siti dei comuni;
• materiali informativi;
• attivazione di sportelli di mediazione civile/conciliazione in alcuni casi anche con la possibilità di accedere, oltre alla mediazione commerciale e civile, anche alla mediazione familiare, sociale e culturale;
• convenzioni tra Comune o anche tra più Comuni con i soggetti professionalmente qualificati per l’attivazione dello sportello di mediazione e conciliazione.
Per fornire una idea di ciò che stiamo affrontando basta segnalare che dal 1° gennaio al 30 giugno 2015 si registrano 5.886 procedimenti di mediazione pendenti iniziali, 54.584 iscritti, 48.390 definiti e 12.080 pendenti finali.
(*) Responsabile area sicurezza e legalità, partecipazione, infrastrutture, pari opportunità, politiche ambientali, territorio, sport, associazioni internazionali cooperazione e sviluppo Anci