- Novembre 26, 2025
Ambiente
Ambiente – Le indicazioni del Ministero per versamenti proventi sanzioni
Rendicontazione su utilizzo somme da inviare entro il 31 marzo di ogni anno
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha fornito chiarimenti in merito alla gestione contabile dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni alla legge quadro sull’inquinamento acustico (Legge n. 447/1995), alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 42/2017.
La normativa stabilisce che il 100% delle sanzioni amministrative applicate deve essere versato sul capitolo dello Stato.
Il Ministero ha precisato che ogni Comune è tenuto ad effettuare il pagamento come già specificato, ma inserendo con la seguente dicitura nella causale di versamento: “Sanzioni acustiche art. 10, c. 4, Legge n. 447/1995 – Versamento del 100%”. Il versamento deve essere effettuato sul seguente codice IBAN: IT50W0100003245BE00000001UW (il codice IBAN è valido per i pagamenti effettuati da qualunque Tesoreria).
Il versamento integrale (100%) all’entrata del bilancio dello Stato è propedeutico al meccanismo di riassegnazione. Infatti, l’Art. 10, comma 4, stabilisce che il 70% delle somme versate è riassegnato su apposito capitolo del Ministero per essere devoluto, tramite decreto, ai Comuni per il finanziamento dei piani di risanamento (di cui all’Art. 7 della Legge n. 447/1995) e alle Agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio per l’attuazione dei controlli. Si rammenta l’obbligo di rendicontazione previsto dall’articolo 10, comma 4-bis, della legge quadro; la rendicontazione giustificativa sull’utilizzo delle somme deve essere trasmessa dal Comune alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno, corredata di una relazione.