- Ottobre 2, 2025
Sede di concertazione
Conferenza Unificata del 2 ottobre 2025, l’esito dei lavori e i documenti
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Provvedimento |
Sintesi del contenuto |
Posizione politica |
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Approvazione del report e del verbale della seduta del 10 settembre 2025 |
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1 |
Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, “di conferma annuale dell’Accordo quadro per la realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell’infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6”, sancito in sede di Conferenza Unificata in data 1° agosto 2013 (Rep. Atti 83/CU) |
Si tratta dell’accordo annuale di conferma dell’accordo quadro per la realizzazione, anche per l’anno educativo 2025/2026, di un’offerta dei servizi educativi a favore dei bambini dai due ai tre anni (Sezioni Primavera), con l’obiettivo di migliorare i raccordi tra nidi e scuola infanzia e di concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi zero – sei anni. La dotazione per il 2026 è pari a € 9.907.187,00. |
Accordo |
2 |
Intesa, ai sensi dell’articolo 215, comma 2, del decreto legislativo del 24 marzo 2025, n. 33, sulla Relazione della Commissione per l’analisi del magazzino in carico all’Agenzia delle entrate – Riscossione – carichi affidati dal 2000 al 2010 |
L’articolo 7 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n.110 ha istituito una Commissione incaricata di analizzare il magazzino dei crediti in carico all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e di individuare possibili soluzioni, da attuare mediante successivi interventi legislativi, finalizzate allo smaltimento di tale arretrato, anche attraverso discarico totale o parziale del predetto magazzino. In attuazione della richiamata disposizione, la Commissione incaricata ha predisposto una relazione volta a fornire al Ministro dell’Economia e delle Finanze un quadro organico sia dello stato del magazzino sia delle possibili linee di intervento per il suo progressivo smaltimento. La relazione si articola in alcune principali sezioni/capitoli dedicati alla ricostruzione e analisi del magazzino, alla definizione di proposte di smaltimento e, più in generale, all’individuazione di interventi volti a rafforzare l’efficienza complessiva del sistema nazionale della riscossione. Più nello specifico, la seconda sezione è dedicata all’analisi del magazzino, condotta con un approccio data-driven basato sui flussi informativi forniti da AdeR. Essa offre una rappresentazione dettagliata della consistenza del magazzino al 31 gennaio 2025, pari a 1.272,9 miliardi di euro di crediti residui, articolati in 291 milioni di singoli crediti riferibili a circa 21,8 milioni di contribuenti. L’esame si sviluppa secondo più dimensioni: per fasce di importo (con evidenza della sproporzione tra numerosità dei microcrediti e valore concentrato in pochi crediti di elevata entità), per tipologia di debitore (prevalenza numerica delle persone fisiche, ma concentrazione del valore sulle società di capitali), per ente creditore (con predominio dei crediti erariali e previdenziali) e per distribuzione territoriale (con il 50% del carico localizzato in tre regioni: Lombardia, Lazio e Campania). Dalla ripartizione per ente creditore emerge che i crediti comunali costituiscono una quota relativamente contenuta del magazzino complessivo – circa il 2,1% del carico residuo, pari a 27,16 miliardi di euro su un totale di 1.272,9 miliardi – ma si distinguono per un valore medio sensibilmente inferiore a quello dei crediti erariali o previdenziali: Nella terza sezione sono illustrati i principali risultati dell’analisi, soffermandosi sugli indicatori di performance della riscossione pubblica nel periodo 2000-2024. Ne emerge un tasso di riscossione complessivo pari al 9,6%, con significative differenze tra enti creditori: si evidenzia in particolare una più elevata efficacia nella riscossione dei crediti comunali (32,3%). Nella medesima sezione la Commissione ha operato una riclassificazione dei crediti residui distinguendo tra quelli giuridicamente non più esigibili e quelli con prospettive di riscossione, ulteriormente ripartiti in base alla stimabilità della loro riscuotibilità. Tale criterio è stato assunto come riferimento per individuare le quote da discaricare. Per i Comuni, l’ammontare discaricabile risulta pari a circa 5,1 miliardi di euro, di cui 4,97 miliardi relativi a crediti non più esigibili e circa 130 milioni, riferiti a carichi fino al 2010, ritenuti sostanzialmente inesigibili. Nella quarta sezione la Commissione formula alcune proposte sulle modalità di attuazione dell’annullamento e/o discarico del magazzino, prevedendo soluzioni alternative o complementari tra loro, tra le quali:
Infine, nella quinta sezione la Commissione formula proposte di intervento per migliorare l’efficienza del sistema della riscossione, tra cui l’ampliamento dell’utilizzo delle banche dati – in particolare mediante l’accesso all’anagrafe dei rapporti finanziari – e la semplificazione dell’avvio delle procedure di recupero coattivo, ad esempio attraverso la riduzione dei termini per l’esecuzione forzata. |
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3 |
Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’interno, il Ministro della giustizia e il Ministro dell’economia e delle finanze, di riparto del “Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza” a favore dei 15 comuni “riservatari”, per l’anno 2025 |
Lo schema di decreto in esame provvede al riparto delle risorse del Fondo Infanzia e Adolescenza, destinato alle 15 Città riservatarie (ex L. 285/1997) e finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione sia di interventi rivolti ai bambini, sia agli adolescenti e alle loro famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà, marginalità e disagio, nonché di interventi che riconoscono i bambini e gli adolescenti come soggetti di diritti e favoriscono l’attivazione di progetti che li vedano coinvolti direttamente come protagonisti. L’importo totale da ripartire è pari a 25.292.034,00 (con una riduzione pari a 891.025 euro rispetto all’anno precedente), con le medesime percentuali di riparto tra i Comuni riservatari applicate negli anni precedenti. La rendicontazione e il monitoraggio sugli interventi realizzati avviene mediante la Piattaforma “Banca Dati Progetti 285 per l’infanzia e l’adolescenza”, alimentata dai Comuni. L’erogazione delle risorse deve essere preceduta dalla rendicontazione sull’effettiva liquidazione ai beneficiari di almeno il 75% delle risorse trasferite nel secondo anno precedente il presente decreto. Elemento di novità è la previsione di destinare risorse fino al 10% per progetti di mutuo supporto e aiuto tra famiglie con finalità di prevenzione, attraverso i Centri per la famiglia.
N.B.: le Città Riservatarie sono, come è noto, le 15 città più grandi e con bisogni più significativi in materia di infanzia e adolescenza a cui la Legge 28 agosto 1997, n. 285 (ex articolo 1 comma 2) garantisce una quota riservata del Fondo nazionale infanzia adolescenza. Si tratta di: Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma capitale, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo, Cagliari. |
Intesa con la raccomandazione al Governo affinché, per gli stanziamenti futuri, vengano almeno ripristinati gli importi previsti per il 2024, tenuto conto dei fabbisogni crescenti da parte dei destinatari degli interventi finanziati e del taglio subito dal fondo, che negli ultimi tre anni ha superato il 10%. |
4 |
Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze di assegnazione delle risorse residue, a copertura dei maggiori costi dell’energia e del carburante, sostenuti nel secondo quadrimestre 2022 |
Il decreto riguarda il riparto delle risorse residue stanziate da un fondo istituito per coprire i maggiori oneri per energia e carburante sostenuti nel 2022 rispetto al periodo analogo nel 2021dalle aziende esercenti per l’alimentazione dei mezzi di trasporto utilizzati per il trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Il fondo istituito nel 2022 con Decreto del MIT ha una dotazione iniziale di 40.000.000 poi incrementata di 100 Milioni e successivamente di ulteriori 320 Milioni, è stato ripartito tra le Regioni, le Province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale con una prima anticipazione di 120 Milioni. La restante parte di risorse sono state assegnate in via definitiva, con assegnazioni definite per energia elettrica e carburante, sulla base dei dati istruttori prodotti dall’Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica locale sostenibile, delle risorse stanziate per il maggior costo del carburante per il II e III quadrimestre 2022 e per il maggior costo dell’energia per il II quadrimestre. Dal momento che dai dati rendicontati dalle Regioni e dalle aziende è emerso un maggiore fabbisogno di risorse (costi) per il carburante rispetto all’energia da parte di alcune regioni, queste sono ripartire a tutte per la voce “maggiori costi carburante”. |
Intesa |
5 |
Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge, recante “Disposizioni per il rilancio dell’economia nei territori delle regioni Marche ed Umbria” |
Il ddl estende il perimetro della ZES unica alla Regione Marche e alla Regione Umbria (regioni in transizione come l’Abruzzo, già rientrante nel perimetro della ZES unica); all’interno della Zes unica si applicano alle attività produttive semplificazioni di tipo procedimentale (riduzione dei termini procedimentali e rilascio di un’autorizzazione Unica per i grandi investimenti) ed è possibile per le imprese fruire di un credito di imposta per l’effettuazione di nuovi investimenti, anche non assoggettati ad autorizzazione unica. Relativamente alla governance della ZES unica, nel ddl si provvede a:
Si prevede inoltre l’aggiornamento del Piano strategico della ZES Unica, al fine di individuare i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo delle regioni Marche ed Umbria. Vengono altresì estese le misure di agevolazioni alle imprese già previste per le imprese nell’area ZES unica anche agli investimenti realizzati dalle imprese site nelle regioni Marche e Umbria dal 1° gennaio 2025 – al 15 novembre 2025. Il provvedimento estende il perimetro della ZES unica ma non apporta innovazioni alla disciplina generale della ZES unica di cui al DL n. 124/2023, su cui eravamo intervenuti, ottenendo significative modifiche volte a chiarire l’ambito di applicazione delle semplificazioni procedimentali e le competenze del nuovo sportello ZES rispetto ai SUAP comunali. |
Parere favorevole |
6 |
Parere, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 marzo 2023, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione, per l’anno 2025, dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche |
Il provvedimento riguarda la ripartizione, per l’anno 2025, dei fondi previsti dalla legge 482/99 di tutela delle minoranze linguistiche storiche (destinati prevalentemente ai Comuni), che ammontano a 2.760.533. |
Parere favorevole, segnalando che la dotazione economica della legge ha necessità di essere significativamente incrementata per garantire un adeguato finanziamento ai progetti delle amministrazioni locali, che oggi risultano sostenuti in misura assolutamente insufficiente. |
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Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 828, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola. ID Monitor 6201 |
Si tratta del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, di concerto con MEF per la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione degli organici ATA che ai sensi del comma 828 della Legge 207/24, prevede a decorrere dall’as 2026/2027, la riduzione del numero di posti di organico delle figure di collaboratore scolastico, pari a 2.174 posti nel secondo ciclo di istruzione (licei e istituti tecnici, professionali e licei artistici). La riduzione, dovuta principalmente al calo della popolazione scolastica, equivale ad un posto per ciascuna istituzione scolastica. Dalla riduzione di organico è stato escluso il primo ciclo di istruzione, dove il ruolo del collaboratore scolastico è essenziale non solo per le attività di assistenza agli alunni con disabilità (maggiormente presenti nel primo ciclo), ma anche per le funzioni di sorveglianza e vigilanza dei minori, in particolare nelle scuole con tempo pieno e prolungato (mensa scolastica). |
Parere favorevole |
8 |
Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, e dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, sullo schema di decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, recante l’aggiornamento della determinazione dei requisiti del buono stato ambientale delle acque marine e la definizione dei traguardi ambientali, al fine di conseguirne il buono stato ambientale |
Lo schema di decreto in esame, previsto dal D.lgs. 190/2010 (attuativo della Direttiva 2008/56/CE), aggiorna le definizioni di buono stato ambientale e i relativi traguardi, secondo la cadenza prevista di sei anni. La Strategia Marina è uno strumento comunitario di regolazione delle attività antropiche sulla base di indicatori di biodiversità. Il testo è stato elaborato dal Comitato tecnico ex art. 5, con la partecipazione di ministeri, Regioni, ANCI e UPI, ed è stato oggetto di consultazione pubblica. La proposta è stata definitivamente approvata dal Comitato tecnico il 12 settembre 2024. Il decreto costituisce un adempimento comunitario obbligatorio, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e non ha impatti diretti per i Comuni, se non in termini di miglioramento della qualità dell’ambiente marino. Si sottopone ora formalmente alla Conferenza Unificata per l’acquisizione del prescritto parere, prima della pubblicazione. Le regioni esprimono parere favorevole. |
Parere favorevole |
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Designazione di sei esperti, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131, recante “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane” |
Designazione acquisita |
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Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione e del merito recante disciplina dei criteri e delle modalità di erogazione delle borse di studio per l’anno 2025 |
Si tratta dello schema di decreto MIM sui criteri di erogazione del Fondo borse di studio 2025 (libri, trasporto, servizi culturali), pari a 37.715.000,00 milioni di euro, originariamente 39,7 mln ma ridotto per via della spending review. Le borse di importo di un minimo di 150 euro ad un massimo di 500 euro sono assegnate agli studenti delle scuole secondarie di II grado, in condizione di svantaggio economico con reddito ISEE pari o inferiore a 15.748,78. Il riparto delle risorse è tra le Regioni ma erogate direttamente dal MIM alle famiglie beneficiarie con i seguenti criteri: – 18.857.500,00 mln: numero delle famiglie a rischio povertà (dati INPS); – 18.857.500,00 mln: numero di studenti/studentesse in condizioni di abbandono scolastico nell’a.s. 2023/2024. Per le tempistiche di invio degli elenchi dei beneficiari da parte delle regioni al MIM, è stata confermata la decorrenza da marzo 2026 e fino a 15 giugno 2026, che ha consentito l’erogazione delle borse alle famiglie nei tempi congrui, il MIM infatti procede con l’erogazione alle famiglie man mano che arrivano gli elenchi. Il decreto inoltre prevede che il MIM dopo l’entrata in vigore di ANIST (anagrafe nazionale Istruzione) metterà a disposizione delle regioni, un apposito servizio di verifica per semplificare le modalità di controllo dei dati dei beneficiari; ANCI ha ottenuto che tale servizio di verifica possa essere esteso anche ai Comuni che, su delega delle regioni, sono incaricati della raccolta dei dati. ANCI ha chiesto in sede tecnica il ripristino del fondo nella sua dotazione originale visto che per l’anno 2024 è stato ridotto da 39,7 mln di euro a 37.715.000,00, il MIM ha assicurato che nel 2026 e 2027 il fondo tornerà nella sua dotazione originaria. |
Rinvio |