- Ottobre 13, 2014
SSN e Comuni
Aggressione dei cani – Ordinanza del ministero della Salute
Nella Gazzetta Ufficiale numero 208 in data 8 settembre 2014 è stata pubblicata l&rsquo...Nella Gazzetta Ufficiale numero 208 in data 8 settembre 2014 è stata pubblicata l’ordinanza 28 agosto 2014 del Ministro della salute (a firma, su delega, del sottosegretario Vito De Filippo) di proroga dell’ordinanza 6 agosto 2013 concernente la tutela della incolumità pubblica dall’aggressione dei cani.
Tale ultima ordinanza ribadiva che il proprietario – ovvero, per il relativo periodo, il detentore – di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso.
Ai fini della prevenzione, il proprietario e il detentore di un cane devono: utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell’ animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni; portare con sè una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti; assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze del contesto in cui vive.
L’ordinanza prevede inoltre l’istituzione di percorsi formativi per i proprietari di cani, con rilascio di specifica attestazione, denominata “patentino”. Detti corsi sono organizzati dai comuni congiuntamente con le aziende sanitarie locali, in collaborazione con gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni di protezione degli animali.
A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione e sulla base di altri criteri di rischio, i Comuni, su indicazione dei servizi sanitari, decidono, nell’ambito del loro compito di tutela dell’incolumità pubblica, quali proprietari di cani abbiano l’obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.
I servizi veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, devono stabilire le misure di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale e devono altresì tenere un registro aggiornato dei cani così identificati (scompare quindi la lista delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività).
I proprietari dei cani inseriti nel registro prima ricordato devono provvedere a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
L’ordinanza reca l’obbligo per chiunque conduca il cane in ambito urbano di raccoglierne le feci e di avere con sè strumenti idonei alla raccolta delle stesse. Tale disposizione (insieme a quelle relative a guinzaglio e museruola), non si applica nel caso di cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili. L’efficacia dell’ordinanza 6 agosto 2013 è quindi prorogata fino a 7 settembre 2015.