• Ottobre 1, 2014
di anci_admin

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Distribuzione del gas – Disposizioni dell’Autorità sull’opzione di trattamento dei contributi a fini RAB, per le imprese

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Pubblichiamo la delibera dell’AEEGSI n. 455/2014/R/gas del 25 settembre 2014 recante “Disposizioni in materia di esercizio dell’opzione relativa al trattamento dei contributi ai fini della determinazione della rab per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale” nonché la conseguente Determina n.19/2014 – DIUC del 30 settembre 2014, inerente “Modalità di esercizio dell’opzione di cui all’articolo 13 della RTDG, come modificato e integrato con deliberazione 25 settembre 2014, 455/2014/R/gas, in tema di trattamento dei contributi pubblici e privati”.
Con il primo provvedimento, Delibera n. 455/2014/R/gas, l’Autorità definisce nuove condizioni per l’esercizio dell’opzione di trattamento dello stock di contributi pubblici e privati al 31 dicembre 2011. La deliberazione, in particolare, conferma l’impostazione generale dell’articolo 13 della RTDG prevedendo la scelta tra le due modalità di trattamento dei contributi pubblici e privati (a. contributi, non soggetti a degrado, portati interamente in deduzione dal capitale investito con  ammortamenti calcolati al lordo dei contributi; b. degrado graduale, attuato secondo le modalità indicate nell’Articolo 14 della RTDG), per le vecchie gestioni comunali o sovracomunali, per tutto il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2019. Tale scelta è effettuata a livello di impresa, ma è prevista la possibilità di adottare, una scelta diversa limitatamente alle località in relazione alle quali il capitale investito netto relativo ai servizi di distribuzione e/o misura risulti inferiore a zero (nel corso del quarto periodo di regolazione) introducendo però – limitatamente alle località in relazione alle quali la RAB risulti negativa nel corso del quarto periodo di regolazione – la possibilità di adottare un’opzione diversa da quella scelta a livello di impresa.
Con il secondo provvedimento, Determina n.19/2014, l’AEEGSI dispone la raccolta on line in un’apposita area ad accesso riservato del sito internet dell’Autorità stessa, dove il gestore comunica la scelta compiuta ai sensi del provvedimento recedente.
E’ stabilito che la raccolta dati dalle aziende ha inizio il 1 ottobre 2014 e termini perentoriamente alla data del 10 ottobre 2014. Nel caso in cui entro tale ultima data l’impresa distributrice non ha esercitato l’opzione l’Autorità procede d’ufficio all’applicazione della seconda opzione inerente il degrado graduale. (com)