• Novembre 30, 2020
di Redazione Anci

Appalti

Consiglio Stato su Asmel: non è centrale committenza, non può fare accordi convenzioni per Comuni

I giudici hanno stabilito che Asmel Consortile s.c. a r.l., né Asmel Associazione possono essere qualificate come centrali di committenza o soggetti aggregatori, non risultando iscritte all'elenco dei soggetti aggregatori ed essendo insufficiente, a tali fini, la loro iscrizione all’anagrafe unica delle stazioni appaltanti. 
Consiglio Stato su Asmel: non è centrale committenza, non può fare accordi convenzioni per Comuni

Il Consiglio di Stato con la Sentenza Sez. V, n. 6787 del 3 novembre 2020, con cui ASMEL consortile si costituiva in giudizio contro l’ANAC  per la riforma della sentenza del TAR Regione Lombardia, sez. II, 3 febbraio 2020, n. 240 ha chiarito che per poter acquisire la qualificazione di centrale di committenza occorre l’iscrizione nell’elenco dei soggetti aggregatori (ad esclusione di Consip e centrali di committenza regionali che lo sono di diritto)  tenuto dall’ANAC la quale verificherà i requisiti.
Il Collegio ha quindi sostenuto la tesi dell’ANAC con la quale è stato affermato che “per poter acquisire la qualifica di centrale di committenza o di soggetto aggregatore occorre che il soggetto sia non solo iscritto all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, istituita dall’art. 33-ter del dl n. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012, ma anche all’elenco dei soggetti aggregatori”. L’iscrizione al predetto elenco è disciplinata dall’ art. 9 del dl n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014.
L’iscrizione, pertanto, è condizione necessaria per stipulare le convenzioni quadro che sono oggetto del bando di gara indetto da ASMEL Consortile (quale centrale di committenza) e impugnato dall’ANAC col ricorso in primo grado.
In conclusione, il Consiglio di Stato afferma che né la Asmel Consortile s.c. a r.l. (che, come veduto, ha indetto la procedura di gara spendendo la qualifica di centrale di committenza), né Asmel Associazione (indicata nel bando come stazione appaltante), possono essere qualificate come centrali di committenza o soggetti aggregatori, non risultando iscritte all’anzidetto elenco ed essendo insufficiente, a tali fini, la loro iscrizione all’anagrafe unica delle stazioni appaltanti.