- Settembre 5, 2023
Rifiuti
Pubblicato in GU il Regolamento per la preparazione al riutilizzo in forma semplificata
Il Regolamento entrerà in vigore il 16 settembre 2023
Si segnala la pubblicazione, sulla Gazzetta ufficiale 2014 del 1/9/2023, il Decreto 10 luglio 2023, n. 119 del MASE recante il “Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152“, corredato dei relativi allegati.
Il Regolamento entrerà in vigore il 16 settembre 2023 e definisce – come previsto dagli articoli 181 e 214-quater del Codice dell’Ambiente – le modalità operative ed i requisiti minimi di qualificazione degli operatori, necessari per l’esercizio dell’attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in forma semplificata, le dotazioni tecniche e strumentali necessarie per tale attività, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti nonché le specifiche condizioni in base alle quali i prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti ad operazioni di preparazione per il riutilizzo e le condizioni specifiche delle stesse.
Le operazioni di preparazione per il riutilizzo, però, riguardano rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario. Il prodotto ottenuto dalle succitate operazioni viene etichettato con l’indicazione: «Prodotto preparato per il riutilizzo».
Il DM 119/2023 contiene due Allegati:
- Allegato 1 – Caratteristiche e dotazioni tecniche di un centro di preparazione per il riutilizzo
- Allegato 2 – Modello per la comunicazione di inizio di attività di preparazione per il riutilizzo
Il Regolamento non si applica a:
- rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali;
- rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari;
- pile, batterie e accumulatori;
- pneumatici soggetti alla disciplina del decreto ministeriale 19 novembre 2019, n. 182;
- RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi;
- prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE ove previsto;
- veicoli fuori uso.
- rifiuti i cui codici EER non sono ricompresi nella tabella 1 dell’allegato 1, quelli allo stato liquido ed aeriforme nonché i rifiuti radioattivi e i rifiuti da articoli pirotecnici