- Maggio 31, 2019
Società partecipate
Per avere il controllo pubblico non basta la sola maggioranza di soci pubblici nel CdA
Con la sentenza n. 16/2019 delle Sezioni Riunite del 22 maggio 2019, la Corte dei Conti, ha annullato le deliberazioni di una Sezione regionale che aveva imposto agli enti locali la riduzione del numero dei componenti il Cda di una società partecipata, ritenendola in controllo pubblicoCon la sentenza n. 16/2019 delle Sezioni Riunite del 22 maggio 2019, la Corte dei Conti, ha annullato le deliberazioni di una Sezione regionale che aveva imposto agli enti locali la riduzione del numero dei componenti il Cda di una società partecipata, ritenendola in controllo pubblico. La Sezioni Riunite hanno invece rappresentato che, per poter definire una società a controllo pubblico, ed applicare le disposizioni restrittive previste dal D.lgs. 175/2017, Testo unico delle società partecipate, non è sufficiente che i soci pubblici abbiano la maggioranza dei voti in assemblea ed in consiglio di amministrazione, ma va fatta una verifica sui poteri che le norme statutarie ed i patti parasociali attribuiscono, effettivamente, ai soci pubblici.
In merito a ciò, i giudici contabili evidenziano infatti che il richiamo, effettuato dalla sezione regionale, alla nota di orientamento della struttura di controllo e monitoraggio del MEF non è risolutivo, e che l’accertamento della sussistenza dello status di “società a controllo pubblico” non possa essere desunto dai meri indici costituiti dalla maggioranza di azioni e di consiglieri nel C.d.A. ma richieda precipua attività istruttoria volta a verifcare se, nel caso concreto, sussistano le condizioni richieste dall’art. 2, lett. b) del TUSP. In mancanza di tali condizioni la società non rientra nel perimetro delle società a controllo pubblico.
Per il Collegio va considerato che una eventuale classificazione come società a controllo pubblico implicherebbe l’obbligo della società di conformarsi a una serie di disposizioni restrittive previste dal testo unico delle società a partecipazione pubblica. Non solo avuto riguardo al numero dei componenti del consiglio di amministrazione, ma anche in merito ai limiti al trattamento economico degli amministratori, alle regole sulla incompatibilità/inconferibilità degli incarichi, ai principi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione, alla disciplina delle crisi d’impresa, alle regole sulla gestione dei rapporti di lavoro e, infine agli obblighi di trasparenza.
Pertanto, secondo la Corte, ha errato la Sezione regionale a fondare il suo convincimento sulla base dei soli indici costituiti dalla maggioranza di azioni e di consiglieri nel Cda, mentre avrebbe dovuto verificare in concreto la disciplina statutaria e i patti parasociali per avere contezza sulla effettiva influenza degli enti locali soci fossero sulle «decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale». I magistrati contabili giungono alla conclusione che, proprio dall’esame di questi atti fondamentali emerge la posizione determinante del socio privato, con la conseguenza che non può essere configurabile alcun controllo da parte degli enti pubblici.