• Febbraio 4, 2021
di Redazione Anci

Appalti

Omessa dichiarazione dell’esclusione dalla gara non costituisce illecito professionale

Secondo la sentenza del Consiglio di Stato, anche in ragione della ratio che ha ispirato il Codice dei contratti pubblici, la vicenda presupposta alla revoca dell’aggiudicazione da parte del Comune non è riconducibile alla categoria del “grave illecito professionale” bensì alla diversa ipotesi dell’esclusione dalla gara per mancata fornitura del materiale indicato nell’offerta
Omessa dichiarazione dell’esclusione dalla gara non costituisce illecito professionale

Con la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 03/02/2021, n.1000  i giudici hanno sostenuto che, anche in ragione della ratio che ha ispirato il Codice dei contratti pubblici la vicenda presupposta alla revoca dell’aggiudicazione da parte del Comune non è riconducibile alla categoria del “grave illecito professionale” di cui all’art. 80, comma 5 lett. c) cit., bensì – al più – alla diversa ipotesi dell’esclusione dalla gara per mancata fornitura del materiale indicato nell’offerta. Non si è pertanto in presenza di una revoca dell’aggiudicazione o di risoluzione contrattuale per fatto dell’operatore, quanto piuttosto di un’esclusione dalla gara, sia pur dopo l’aggiudicazione definitiva. L’irrilevanza dell’esclusione disposta dal Comune nel caso di specie trova inoltre sostegno alla luce del principio per cui il partecipante ad una gara di appalto non è tenuto a dichiarare le esclusioni comminate nei suoi confronti in precedenti gare per aver dichiarato circostanze non veritiere, poiché, al di là dei provvedimenti sanzionatori spettanti all’ANAC in caso di dolo o colpa grave nel mendacio, la causa di esclusione dell’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione si riferisce – e si conclude – all’interno della procedura di gara in cui è maturata (in termini, Cons. Stato, V, 9 gennaio 2019, n. 196; V, 21 novembre 2018, n. 6576; V, 13 settembre 2018, n. 5365; V, 26 luglio 2018, n. 4594).