• Marzo 22, 2022
di Redazione Anci

Servizi pubblici locali 

La sentenza del Consiglio di Stato sulla rilevanza economica del servizio

Per completezza, segnaliamo altresi l’articolo “Corte conti, un servizio pubblico è rilevante economicamente se genera ricavi che coprono i costi”, Tratto da Il Sole 24 ore – NT+ del 22 Marzo 2022.
La sentenza del Consiglio di Stato sulla rilevanza economica del servizio

Segnaliamo la sentenza del Consiglio di Stato n. 1784/2022 che analizzando il caso di un impianto sportivo affidato con gara a terzi, si esprime rispetto agli elementi che connotano la gestione di un servizio pubblico tali da determinarne la configurazione come attività di rilievo economico.
I magistrati amministrativi rappresentano che la giurisprudenza ha precisato che la distinzione tra “servizio economico di interesse generale” e “servizio non economico di interesse generale” va effettuata applicando il criterio economico della remuneratività, intesa in termini di redditività anche solo potenziale, cioè come possibilità di coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un “corrispettivo economico nel mercato”. La remuneratività va accertata caso per caso, applicando una serie di indici quali, secondo i giudici amministrativi: i) la scelta organizzativa stabilita dall’ente per soddisfare gli interessi della collettività, ii) le caratteristiche dell’impianto, iii) le specifiche modalità della gestione e relativi oneri di manutenzione, iv) il regime tariffario (libero ed imposto); v) la praticabilità di attività accessorie (sentenza CDS n. 858 del 2021). Nel caso di specie quindi la sentenza dichiara il servizio di gestione dell’impianto sportivo come “servizio economico di interesse generale” per la sua sicura remuneratività nei sensi su esposti, quindi accolgie il ricorso e riforma la sentenza di I grado.
Per completezza, segnaliamo altresi l’articolo Corte conti, un servizio pubblico è rilevante economicamente se genera ricavi che coprono i costi”, Tratto da Il Sole 24 ore – NT+ del 22 Marzo 2022.

 

 


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