• Ottobre 25, 2022
di Redazione Anci

Appalti

Decreto Mef su possibile esclusione operatore economico per gravi violazioni fiscali accertate

Il decreto, in relazione all'art. 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – come modificato dall’articolo 10 delle L. 238/2021 (legge europea (2019-2021) – individua i limiti e le condizioni per l'operatività della causa di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gli operatori economici che hanno commesso gravi violazioni non definitivamente accertate, in materia fiscale
Decreto Mef su possibile esclusione operatore economico per gravi violazioni fiscali accertate

Segnaliamo che sulla gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2022, n. 239 è stato pubblicato il Decreto 28 settembre 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante “Disposizioni  in  materia  di  possibile  esclusione   dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura  d’appalto  per  gravi violazioni  in  materia  fiscale   non   definitivamente   accertate”.
Il decreto, in relazione all’art. 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – come modificato dall’articolo 10 delle L. 238/2021 (legge europea (2019-2021) – individua i limiti e le condizioni per l’operatività della causa di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto per gli operatori economici che hanno commesso gravi violazioni non definitivamente accertate, in materia fiscale.
In merito a ciò, nel provvedimento, il Mef è intervenuto chiarendo: “il concetto di “gravità” delle violazioni fiscali, precisando che l’inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse, “si considera grave quando comporta l’inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell’appalto”, con specifiche per la divisione in lotti ed le partecipazioni in forma di RTI. L’importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro. (art. 3 del decreto) il concetto di “violazione non definitivamente accertate”, precisando che  “si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.” Le violazioni sono irrilevanti per l’esclusione quando è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all’OE non passata in giudicato, fino alla riforma della stessa ovvero al definitivo accertamento della violazione stessa ovvero in caso di adozione di sospensioni giurisdizionali o amministrative. (art. 4 del decreto)