• Giugno 15, 2022
di Emiliano Falconio

Società partecipate

Corte dei Conti sul divieto di soccorso finanziario limitato alla ricapitalizzazione funzionale

Il quesito rivolto da una Provincia laziale verteva sul coordinamento applicativo dell'articolo 2447 del codice civile con lo stato di dissesto finanziario di una società pubblica e, pertanto, sull’applicazione dell'articolo 14, comma 5 del Tusp, rispetto alla possibilità per l'ente di ricapitalizzare la società per un ammontare superiore al mimino legale del capitale sociale
Corte dei Conti sul divieto di soccorso finanziario limitato alla ricapitalizzazione funzionale

Pubblichiamo la delibera n. 76/2022/PAR della Corte dei conti, Sezione di Controllo del Lazio, relativa al soccorso finanziario per le società partecipate alla luce del divieto previsto dall’articolo 14 comma5 del TUSP.
Il quesito rivolto da una Provincia laziale verteva sul coordinamento applicativo dell’articolo 2447 del codice civile con lo stato di dissesto finanziario di una società pubblica e, pertanto, sull’applicazione dell’articolo 14, comma 5 del Tusp, rispetto alla possibilità per l’ente di ricapitalizzare la società per un ammontare superiore al mimino legale del capitale sociale. Viene quindi analizzato il contesto della succitata normativa civilistica per abbattimento e ricostituzione del capitale sociale nel caso specifico del codice stesso con la norma pubblicistica del TUSP inerente la crisi dell’impresa pubblica e il divieto di soccorso finanziario.
Dopo tale disamina la Corte dei Conti conclude che nel sistema di regole e principi introdotto dal d.lgs. n. 175/2016, in caso di ‘grave’ crisi della società a partecipazione pubblica, riconducibile alla previsione di cui all’art. 14, comma 5, del Tusp (perdite per tre esercizi consecutivi) il ripristino del capitale sociale minimo presuppone l’approvazione di un piano di risanamento o l’adozione del d.p.c.m. previsto dal terzo periodo della norma. L’eventuale ricapitalizzazione ai sensi dell’art. 2447 c.c. deve attestarsi, di regola, nella misura del minimo legale, salva la sussistenza di particolari ragioni, previste nel piano di risanamento, idonee a giustificare una ricapitalizzazione di maggiore entità, fermo restando, in ogni caso, l’onere di motivare analiticamente l’operazione, ai sensi dell’art. 5, del Tusp.
Ricordiamo inoltre che l’articolo 10 comma 6 bis del dl 77/2021 ha disposto l’esercizio  2020  non  si  computa  nel calcolo del triennio  ai  fini  dell’applicazione  dell’articolo  14, comma 5, ne’ ai fini dell’applicazione  dell’articolo  21  del  testo unico in materia di societa’ a partecipazione  pubblica,  di  cui  al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175