- Luglio 24, 2013
Giurisprudenza
Corte Costituzionale, 23/7/2013 n. 229 su illegittimità commi 1, 2, 3, per. II, 3-sexies ed 8 dell’art. 4 del d.l. n. 95/2012 nella parte in cui si applicano alle Regioni ad autonomia ordinaria
La Corte Costituzionale con la <a href="https://www.anci.it/wp-content/uploads/2018/06/Contenuti/Alle...La Corte Costituzionale con la sentenza n. 229 del 23 luglio 2013 ha dichiarato l’incostituzionalitàcommi 1, 2, 3, secondo periodo, 3-sexies, ed 8 dell’art. 4 del d.l. n. 95 del 2012 nella parte in cui si riferiscono anche alle Regioni ad autonomia ordinaria.
Secondo la Consulta – che si pronuncia su ricorsi promossi dalle Regioni Lazio, Veneto, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Puglia – tali norme (che non trovano applicazione per le società che gestiscono servizi pubblici locali) precludono anche alle Regioni, titolari di competenza legislativa residuale e primaria in materia di organizzazione, costituzionalmente e statutariamente riconosciuta e garantita, la scelta di una delle possibili modalità di svolgimento dei servizi strumentali alle proprie finalità istituzionali. Siffatta scelta costituisce un modo di esercizio dell’autonomia organizzativa delle Regioni, e cioè quello di continuare ad avvalersi di quelle società che, svolgendo esclusivamente "attività amministrativa in forma privatistica" nei confronti delle pubbliche amministrazioni, sono in armonia sia con i vincoli "costitutivi" imposti dall’art. 3, c. 27, della l. n. 244 del 2007, sia con i limiti di attività delineati dall’art. 13 del d.l. n. 223 del 2006 e sono, peraltro, contraddistinte da un legame con le medesime, basato sulla sussistenza delle condizioni prescritte dalla giurisprudenza comunitaria del "controllo analogo" e dell’"attività prevalente", tale da configurarle quali "longa manus delle amministrazioni pubbliche, operanti per queste ultime e non per il pubblico", come da tempo riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa.
Nella specie secondo i giudici della Consulta, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, secondo periodo, 3-sexies ed 8, delineano, invece, una disciplina puntuale e dettagliata che vincola totalmente anche le amministrazioni regionali, senza lasciare alcun margine di adeguamento, anche a Regioni e Province autonome, con conseguente lesione dell’autonomia organizzativa della Regione, nonché della competenza regionale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica. Per questi motivi la Corte ne dichiara l’incostituzionalità per quanto attiene le società regionali. (com)