- Maggio 11, 2022
Società in house
Consiglio di stato sulla necessità del confronto tra i dati della società e quelli del mercato
Il Consiglio di Stato ritiene che la relazione dell’amministrazione comunale sia risultata carente, non tanto nella parte dedicata alla motivazione, in astratto, della preferenza per una gestione integrata dei servizi cimiteriali da affidare alla società in house, quanto nella parte dedicata alla valutazione della convenienza economica in concreto in tale sceltaSegnaliamo la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 3562 del 6 maggio 2022, inerente il caso dell’affidamento in house di un complesso di servizi cimiteriali da parte di una amministrazione che aveva evidenziato il vantaggio di tale scelta rispetto al mercato, giustificandolo soprattutto rispetto alla gestione integrata dei servizi e focalizzandosi meno sugli aspetti economici di tale soluzione.
Ebbene il Consiglio di stato ha rappresentato che la relazione che gli enti affidanti devono redigere ai sensi dell’articolo 192, comma 2 del codice dei contratti pubblici deve focalizzarsi sulle ragioni che hanno portano all’affidamento diretto piuttosto che al ricorso al mercato ma soprattutto i magistrati hanno evidenziato la necessità che i contenuti della relazione riportino un effettivo confronto tra i dati della proposta della partecipata e i dati degli operatori economici privati operanti nel medesimo territorio ivi inclusi quelli dell’eventuale gestore uscente del servizio.
Infatti, la sentenza evidenzia che “La relazione è però mancante di un effettivo confronto tra i dati dell’offerta della partecipata e i dati degli operatori economici privati operanti nel medesimo territorio, in particolare quelli che avrebbe potuto fornire il gestore uscente.” I giudici amministrativi di secondo grado ritengono quindi che la relazione si svolge tutta sul piano meramente astratto, tanto è vero che nella “motivazione della scelta” si afferma che l’affidamento dei servizi in house consente di ovviare alle problematiche economiche, burocratiche, logistiche e gestionali che una esternalizzazione del servizio necessariamente comporterebbe, ma non si fa alcun riferimento, nemmeno esemplificativo, alle problematiche concretamente riscontrate nel corso della pregressa esternalizzazione effettiva dei servizi.
Pertanto, in conclusione il Consiglio di Stato ritiene appunto che la relazione dell’amministrazione comunale sia risultata carente, non tanto nella parte dedicata alla motivazione, in astratto, della preferenza per una gestione integrata dei servizi cimiteriali da affidare alla società in house, che già gestiva alcuni di questi servizi (in prevalenza diversi dai servizi c.d. a domanda), quanto nella parte dedicata alla valutazione della convenienza economica in concreto in tale scelta; ciò conferma la decisione del giudice di primo grado con conseguente rigetto del ricorso presentato dal Comune.