• Ottobre 8, 2021
di Redazione Anci

Società in house

Consiglio di Stato sospende parere sullo schema di Linee Guida ANAC in attesa di approfondimento

I magistrati amministrativi ritengono di dover sospendere la pronuncia del richiesto parere, in attesa degli approfondimenti indicati nel provvedimento stesso dello Consiglio di Stato
Consiglio di Stato sospende parere sullo schema di Linee Guida ANAC in attesa di approfondimento

Pubblichiamo l’importante parere del Consiglio di Stato n.1614/2021 del 7 ottobre 2021 sullo schema di Linee Guida ANAC recanti «Indicazioni in materia di affidamenti in house di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture disponibili sul mercato in regime di concorrenza ai sensi dell’articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.».
Di assoluto rilievo quanto affermato dai magistrati amministrativi che – partendo dal presupposto che le linee guida in questione costituiscono  “un atto privo di efficacia normativa vincolante, che nasce da un’iniziativa discrezionale dell’Autorità”- con un condivisibile ragionamento rispetto alla situazione attuale nonchè sui possibili sviluppi e modifiche normative, in evoluzione rispetto all’affidamento in house (sia in relazione alla delicata fase di attuazione del PNRR che all’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale sull’applicazione dell’articolo 192, c. 2 del d.lgs. 50/2016), ritengono di dover sospendere la pronuncia del richiesto parere, in attesa degli approfondimenti indicati nel provvedimento stesso dello Consiglio di Stato.
Infatti, i giudici evidenziano come l’articolo 10 (rubricato “Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici”) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha ampliato l’area applicativa del ricorso all’in house providing; il comma 3 del medesimo articolo, modificato dalla legge di conversione n. 108 del 2021,  reca poi una disciplina ad hoc della motivazione del ricorso alla formula dell’in house in deroga al mercato, di cui all’art. 192, comma 2; in Parlamento è in discussione la delega per la riforma degli appalti; sussiste un consolidato orientamento giurisprudenziale in merito all’applicazione dell’articolo 192 c. 2 del dlg. 50/2016. Tutti elementi da considerare ed approfondire prima di emanare le linee Guida.
Le citate riflessioni inducono, quindi, il Consiglio di Stato “prima di procedere all’analisi delle linee guida e delle diverse, spesso complesse e delicate, problematiche ivi affrontate, a demandare preliminarmente a codesta Autorità un ulteriore approfondimento sui sopra evidenziati profili di impatto operativo, nel contesto di attuazione del PNRR, acquisendo eventualmente anche l’avviso sulle prossime prospettive de iure condendo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (che potrà se del caso consultare anche gli appositi organismi introdotti con il predetto decreto-legge n. 77 del 2021, quali la Segreteria tecnica presso la Presidenza del consiglio dei ministri e la “Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione”, costituita nell’ambito del predetto DAGL).