- Gennaio 17, 2024
Protezione civile
Chiarimenti su applicazione norme tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai volontari
Le norme sulla tutela si applicano ai volontari della protezione civile nei limiti e con le modalità previste dal decreto attuativoA seguito dei tragici eventi che sono avvenuti a Preone (UD) è intervenuto il D.L. n. 145/23, cd. “Anticipi”, che all’art. 13-quater comma 4, ha inserito rispetto alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro una specifica, che chiarisce che le stesse si applicano ai volontari della protezione civile nei limiti e con le modalità previste dal decreto attuativo adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 (Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 13 Aprile 2011). La norma, quindi, circoscrive l’ambito di applicazione della disciplina di tutela, descritta dall’art. 4 del Decreto Ministeriale, che prevede che i volontari ricevano adeguata formazione, informazione e addestramento e che siano sottoposti al controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali. Il comma 2 dell’art. 4 specifica anche che le organizzazioni curano che il volontario sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante. Infine, comma 3 dell’art. 4 stabilisce che le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un’attività lavorativa, nonché’ i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile, non sono considerati luoghi di lavoro.