- Giugno 3, 2020
Appalti pubblici
CGUE, Sez.IV,28/5/2020 n. C-796/18 su accordi cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici
La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza n. C-796/18 del 28 maggio 2020 interviene sui contratti che istituiscono una cooperazione tra enti pubblici per garantire l'effettuazione di una funzione di servizio pubblico comune agli enti stessi
La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza n. C-796/18 del 28 maggio 2020 interviene sui contratti che istituiscono una cooperazione tra enti pubblici per garantire l’effettuazione di una funzione di servizio pubblico comune agli enti stessi.
Nel merito i Giudici europei si pronunciano su un accordo di cooperazione fra due pubbliche amministrazioni tedesche dove la prima mette gratuitamente a disposizione dell’altra un software ed entrambe si scambiano i possibili sviluppi del software, laddove un’amministrazione aggiudicatrice appalterà però il mantenimento e la manutenzione del medesimo software.
In tal caso la sentenza dispone che tale fattispecie costituisce un “appalto pubblico”, ai sensi della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, se dai termini di tali accordi nonchè dalla normativa nazionale applicabile risulti che detto software, in linea di principio, sarà oggetto di adattamenti.
La CGE ritiene quindi che spetterà al giudice del rinvio verificare che, nel caso vi sia una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici destinata a garantire la manutenzione, l’adattamento o lo sviluppo di tale software, dette amministrazioni comunichino il codice sorgente ai candidati e agli offerenti potenziali verificando che tale accesso a questo solo codice sorgente sia sufficiente a garantire agli operatori economici interessati un trattamento trasparente, paritario e non discriminatorio.
La Corte sancisce infine che l’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che una cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici può essere esclusa dall’ambito di applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti pubblici previste da tale direttiva, qualora detta cooperazione verta su attività accessorie ai servizi pubblici che devono essere forniti, anche individualmente, da ciascun membro di tale cooperazione, purché tali attività accessorie contribuiscano all’effettiva realizzazione dei suddetti servizi pubblici.
Vieppiù l’accordo di cooperazione non deve avere l’effetto di porre un’impresa privata in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti.