Protezione Civile

       Il Servizio Nazionale della Protezione Civile, definito dal Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 come di “pubblica utilità”, costituisce l’insieme delle competenze e delle attività delle diverse componenti volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo. Il Sistema della protezione Civile si basa su Autorità che secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza esercitano in relazione ai rispettivi ambiti di governo funzioni di indirizzo politico e che sono:
  1. a) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale di protezione civile;
  2. b) i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile e in base alla potestà legislativa attribuita;
  3. c) i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.
Il Servizio nazionale si articola in componenti, strutture operative nazionali e regionali. Rispetto alle autorità di protezione civile operano:
  1. a) il Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri nell’esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale;
  2. b) Le Regioni titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile e le Province autonome di Trento e di Bolzano titolari della potestà legislativa esclusiva;
  3. c) i Comuni, anche in forma aggregata, le città metropolitane e le province in qualità di enti di area vasta.
Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei primi soccorsi alla popolazione con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni. L’organizzazione delle attività di livello comunale è articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile e negli indirizzi regionali, che a loro volta disciplinano le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune. L’articolazione dell’esercizio della funzione di PC a livello territoriale è organizzata nell’ambito della pianificazione nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; a livello regionale sono definiti gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali individuati dalle Regioni. Ai sensi dell’art. 13 del Codice della Protezione Civile le Regioni per l’attuazione del piano regionale possono prevedere l’istituzione di un fondo per la messa in atto degli interventi previsti dal medesimo piano e dei servizi territoriali cui i Comuni fanno riferimento per fronteggiare le prime fasi dell’emergenza. In questa sezione del sito è possibile consultare gli approfondimenti, sia di natura normativa e amministrativa che tecnica, organizzati secondo i temi di interesse per i Comuni, con una breve descrizione dell’argomento trattato e i file allegati di riferimento, attinenti agli argomenti e normative citati.  

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