- Ottobre 25, 2021
Società in house
Anac su inconferibilità incarico di presidente società in house ad assessore comunità montana
L'ANAC ha affermato che sussiste l’ipotesi di inconferibilità, ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, qualora un assessore della comunità montana, che conferisce l’incarico, assuma il ruolo di Presidente della società in house della comunità montana stessaNella delibera n. 2491/2021 dello scorso 6 ottobre, l’ANAC ha affermato che sussiste l’ipotesi di inconferibilità, ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, qualora un assessore della comunità montana, che conferisce l’incarico, assuma il ruolo di Presidente della società in house della comunità montana stessa.
In particolare, l’ipotesi di inconferibilità è quella statuita dall’articolo 7, comma 2, del citato decreto n. 39/2013 secondo cui “A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l’incarico, ovvero a coloro che nell’anno precedente abbiano fatto parte della giunta e del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associative tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell’amministrazione locale che conferisce l’incarico […] non possono essere conferiti: […] d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione”.
Il caso in questione, infatti, riguardava un soggetto che ricopriva la carica di sindaco di un Comune di circa 1200 abitanti, ed assessore della comunità montana con popolazione di circa 110mila abitanti, nonché di Presidente della società in house della stessa comunità montana, che conferisce l’incarico.
Al fine di accertare l’eventuale sussistenza di violazioni del decreto n. 39/2013, l’Autorità ha analizzato la natura e la qualifica degli incarichi ricoperti, convenendo che la carica di sindaco del Comune di circa 1200 abitanti non è rilevante quale incarico “in provenienza”, in quanto non si tratta dell’ente locale che ha affidato l’incarico in destinazione; inoltre, è una carica politica rivestita in un Comune con popolazione inferiore a 15mila abitanti.
Assume importanza e rilievo, invece, la carica di assessore della comunità montana in quanto l’articolo 7, comma 2, richiede, ai fini dell’applicabilità, l’aver “fatto parte della giunta o del consiglio […] della forma associativa tra comuni che conferisce l’incarico […]», nei due anni precedenti al conferimento di uno degli incarichi individuati dalle successive lettere a), b), c) e d).”
Con riferimento all’incarico di Presidente, per stabilire se lo stesso rilevi come incarico “in destinazione”, tra quelli indicati dalla lettera d) del comma 2 del citato articolo 7, occorre analizzare la natura sia della società sia dell’incarico di Presidente del Cda della stessa. L’Autorità richiama a tal proposito, l’articolo 1, comma 2, lettera l) del d. lgs, n. 39/2013, che stabilisce che per incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico devono intendersi “gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell’ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico”.
Pertanto, considerando lo Statuto della comunità montana e i poteri posti in capo al Presidente e al Cda, l’ANAC afferma che l’incarico di Presidente del Cda della società in house, provvisto di poteri di amministrazione e gestione dell’ente e, quindi, di deleghe gestionali, attribuito all’ assessore della comunità montana, risulta inconferibile.