- Maggio 20, 2022
Appalti
Anac, crisi ucraina e lockdown Cina possibili cause forza maggiore sospensione termini e penali
Pubblichiamo la Delibera ANAC numero 227 del 11 maggio 2022 che reca indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica adottate in Cina e della situazione bellica in Ucraina sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte nell’ambito di contratti pubblici
Pubblichiamo la Delibera ANAC numero 227 del 11 maggio 2022 che reca indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica adottate in Cina e della situazione bellica in Ucraina sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte nell’ambito di contratti pubblici. Nel provvedimento, l’Autorità rappresenta che l’adozione delle misure di lock-down in Cina e la situazione bellica in corso in Ucraina sono eventi astrattamente ascrivibili alla categoria della causa di forza maggiore quali circostanze imprevedibili ed estranee al controllo dei fornitori. Pertanto, le stazioni appaltanti valutano, caso per caso, la possibilità – qualora sia oggettivamente impossibile o difficoltoso procedere con la necessaria regolarità e tempestività alla fornitura di beni a causa dei succitati eventi – di ritenere configurabile la causa di forza maggiore e di applicare le disposizioni normative descritte nella delibera stessa per il solo evento imprevisto o imprevedibile che impedisca la regolare esecuzione del contratto e renda inefficace qualsiasi azione dell’obbligato diretta ad eliminarlo. Ciò a condizione che l’evento stesso non sia causato da omissioni dirette od indirette del debitore. Le amministrazioni possono quindi valutare di disporre la sospensione del contratto per il tempo strettamente necessario, ai sensi di quanto indicato dall’articolo 107 del codice dei contratti pubblici, ovvero rinegoziare i termini concordati per l’adempimento. E’ possibile anche valutare l’esistenza dei presupposti per escludere l’applicabilità delle penali o della risoluzione contrattuale.
Il fornitore che vuole avvalersi della succitata causa esimente deve necessariamente adempiere agli obblighi informativi eventualmente stabiliti nelle specifiche clausole contrattuali o comunque applicabili in virtù del principio di buona fede contrattuale ex articolo 1375 del codice civile, fornendo i dovuti elementi probatori ed esplicativi.
Per garantire la corretta gestione di situazioni analoghe in futuro e scongiurare il rischio di contenzioso, ANAC raccomanda alle stazioni appalti di inserire nei nuovi contratti clausole elaborate ad hoc per disciplinare le situazioni di forza maggiore, valutando la l’opportunità di integrare in tal senso anche i contratti in corso di validità nonché suggerisce di disciplinare contrattualmente la possibile sospensione dei termini per la durata dell’evento e la possibilità di rinegoziazione delle condizioni contrattuali e di risoluzione del contratto in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta.
In particolare, l’Autorità suggerisce di indicare dettagliatamente:
– gli eventi che si considerano rientranti nella causa di forza maggiore
– gli obblighi di comunicazione a carico del fornitore che voglia avvalersi della causa esimente
– le obbligazioni contrattuali in relazione alle quali la clausola si applica.