- Gennaio 16, 2024
Protezione civile
Alcune indicazioni sulla regolamentazione dei gruppi comunali di volontariato
Con il nuovo codice della protezione civile si consolida la funzione che ciascun comune, in forma singola o associata, si doti di una struttura comunale di protezione civileCon il nuovo codice della protezione civile si consolida la novità introdotta dal Dl 95/2012, che ha inserito l’attività di protezione civile quale funzione fondamentale dei Comuni prevedendo espressamente che ciascun comune, in forma singola o associata, si doti di una struttura comunale di protezione civile di cui il volontariato è sempre stato – e continua ad essere – parte importante ma non esclusiva. Con tale quadro di previsione normativa si considera il servizio comunale di protezione civile destinatario di apposito regolamento che ne disciplini il funzionamento e l’organizzazione secondo quanto previsto dal TUEL. Nell’ambito del regolamento di servizio, adottato congiuntamente o disgiuntamente dal Piano Comunale di protezione civile, sono individuati i ruoli, le attività e le funzioni esercitate dal personale dipendente dell’Ente e nonché la loro partecipazione per competenza alle attività in emergenza.
Inoltre, con apposita ordinanza del Sindaco di attivazione del centro operativo comunale sono indicate le funzioni da attivare in ragione da porre in atto in previsione o in costanza per fare fronte alle emergenze.
Con l’introduzione dell’art. 35 del nuovo codice di protezione civile, il legislatore ha inteso rivedere le attività di volontariato, ivi comprese alcune misure di omogeneizzazione della normativa riferita all’unicum considerato dei gruppi comunali di protezione civile. Infatti, il Codice del terzo settore – che ha riordinato la materia della partecipazione associata dei cittadini – ha incluso e previsto una disciplina specifica per i gruppi comunali di volontariato di protezione civile. Il combinato disposto ha trovato attuazione con la Direttiva del Capo Dipartimento della protezione civile nazionale del 22 dicembre 2022 prevedendo – come indicato dalla normativa – l’adozione di uno schema tipo di regolamento comunale di protezione civile finalizzato ad avere alcuni elementi essenziali ed uniformi a livello nazionale.
Tra gli elementi che sono indicati nello schema tipo si evidenziano due in particolare oggetto della comunicazione pervenuta:
- Il coordinatore operativo viene indicato dalla assemblea dei volontari secondo procedure di democraticità
- Il Coordinato operativo è incompatibile con il ruolo di amministratore locale o con incarichi e funzioni conferite dal comune nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla medesima struttura di protezione civile.
La ratio sottesa a tali specifiche fa riferimento al cambiamento di gestione delle attività comunali di protezione civile che non possono essere esercitate per il solo tramite della struttura di volontariato locale ma sottendono alla messa in atto di un servizio pubblico comunale – o intercomunale – dedicato alla tematica della previsione, prevenzione e gestione delle emergenze di protezione civile.
In altri termini, il Comune deve dotarsi del servizio comunale di protezione civile adottato con regolamento e in presenza del gruppo comunale di protezione civile deve prevedere anche la specifica indicazione della figura di riferimento per la gestione amministrativa del gruppo che è di responsabilità dell’Ente come espressamente indicato dall’art. 35 comma 1 lett. a) del Codice.
Il dipendente comunale dunque è incompatibile con la figura di coordinatore operativo del Gruppo comunale di protezione civile solo se appartenente alla medesima struttura di protezione civile comunale.
Ciò detto, si rappresenta infine che la Direttiva 22 dicembre 2022 attuativa dell’art. 35 del Codice assicura all’Ente piena autonomia nell’adozione del regolamento comunale li dove contempla la previsione indicata dallo stesso art. 35 ovvero che rispetti i seguenti principi:
- a) che il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne è responsabile;
- b) che all’interno del Gruppo comunale è individuato, secondo i principi di democraticità, un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attività di quest’ultimi, e sono altresì individuate la durata e le modalità di revoca del coordinatore.
Circa invece tutte le altre indicazioni contenute nello schema di regolamento, si evidenzia come la stessa non possa che contemplare la possibilità di adozione del regolamento comunale di protezione civile anche discostandosi dallo schema tipo allegato, in ragione dei principi di differenziazione ed adeguatezza che devono essere supportati all’atto della adozione del provvedimento. Infatti, si riporta di seguito:
“In considerazione della suddetta finalita’, i comuni, in ragione della tipologia e/o natura dell’attivita’ autorizzata, nella propria autonomia, possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un Gruppo comunale di volontariato di protezione civile, sulla base di uno schema-tipo, basato sugli elementi fondamentali riportati nella presente direttiva, ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo n. 1 del 2018 «Codice di protezione civile» e, per quanto compatibili, dell’art. 21 del decreto legislativo n. 117 del 2017 «Codice del Terzo settore», che possono essere adottati dai singoli comuni in maniera aderente ai principi di differenziazione e adeguatezza.”