• Settembre 11, 2019
di Emiliano Falconio

Consiglio di Stato

Accesso civico non può essere di intralcio per il buon funzionamento della pubblica amministrazione

La sentenza rimarca che l’accesso civico ha pur sempre la sua ratio esclusiva nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni d’istituto e sull'utilizzo di risorse pubbliche, nonché nella promozione della partecipazione al libero dibattito pubblico

Si segnala l’interessante sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 5702/2019 , nella quale il CdS fornisce utili indicazioni in merito alla portata dell’istituto dell’accesso civico. Nell’esaminare la vicenda, che  trae origine dalla richiesta massiva di atti e provvedimenti inoltrata al Comune da un privato cittadino,  il CdS innanzitutto chiarisce come l’accesso civico, che concerne anche e soprattutto gli atti e documenti non pubblicati o che la PA non ha inteso pubblicare, non sia utilizzabile come surrogato dell’accesso procedimentale, qualora si perdano o non vi siano i presupposti di quest’ultimo, perché serve ad un fine distinto, talvolta cumulabile, ma sempre inconfondibile. L’accesso civico ha pur sempre la sua ratio esclusiva nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni d’istituto e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, nonché nella promozione della partecipazione al libero dibattito pubblico, “onde esso non è utilizzabile in modo disfunzionale rispetto alla predetta finalità ed essere trasformato in una causa di intralcio al buon funzionamento della P.A. e va usato secondo buona fede, sicché la valutazione del suo uso va svolta caso per caso e con prudente apprezzamento, al fine di garantire, secondo un delicato ma giusto bilanciamento che non obliteri l’applicazione di tal istituto, che non se ne faccia un uso malizioso e, per quel che concerne nella specie, non si crei una sorta di effetto “boomerang” sulla P.A. destinataria”. 


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