- Novembre 28, 2025
Sede di concertazione
Conferenza Unificata del 27 novembre 2025. Online esito e documenti
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| Provvedimento | Sintesi del contenuto | Posizione politica | |
| Approvazione del report e del verbale della seduta del 6 novembre 2025 | Approvati | ||
| 1 | Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sul documento recante “Piano di azione nazionale per la salute mentale (PANSM) 2025-2030” | Il Piano di Azione Nazionale per la Salute Mentale (PANSM) 2025-2030 è un documento programmatico del Ministero della Salute che definisce le priorità e le strategie per migliorare l’assistenza in Italia, puntando su un approccio integrato e territoriale che valorizzi la prevenzione, l’inclusione e il benessere psicologico della persona al centro del processo di presa in carico. Alcuni aspetti d’interesse per i comuni:§ l’importanza di prevedere un Piano d’Azione nazionale integrato per le dipendenze, da aggiornare periodicamente, e la valorizzazione dei Pdta (Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali) condivisi tra Dipartimenti di Salute Mentale, Dipendenze e Neuropsichiatria Infantile, con il coinvolgimento dei servizi sociali dei comuni;§ l’introduzione dello psicologo di assistenza primaria, con l’obiettivo di offrire interventi psicologici precoci, brevi e diffusi sul territorio, accessibili a tutti senza passaggi ospedalieri;§ il supporto all’abitare;§ il rafforzamento dello strumento del budget di salute e della prescrizione sociale; |
Rinvio |
| 2 | Intesa, ai sensi dell’articolo 31, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sullo schema di decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante il riparto, tra le regioni, del Fondo per l’implementazione dei progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati, per l’anno 2025 | Lo schema di decreto in oggetto dispone il riparto 2025 della restante quota del Fondo per l’implementazione dei progetti di vita, pari a 22,5 mln (altri 2,4 mln sono stati già anticipati con decreto del 12 febbraio 2025).Si tratta di risorse destinate al finanziamento di prestazioni, servizi e interventi “atipici”, ossia non rientranti nell’offerta preesistente dei territori, e pertanto integrativi e aggiuntivi rispetto a quelli attivabili con le risorse già destinate a legislazione vigente per le prestazioni in materia di disabilità.In sede tecnica è stata accolta la richiesta di ANCI di esplicitare che le risorse sono ripartite tra le Regioni “per il successivo trasferimento agli ATS o ad altro ente individuato con legge regionale” (il d.lgs. 62/2024 individua l’ATS, se dotato di personalità giuridica, quale soggetto titolare del procedimento per il progetto di vita, salvo diversa disposizione regionale). | Rinvio |
| 3 | Intesa, ai sensi della delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 127, punto 4.2, come modificato dalla delibera CIPE n. 55 del 24 luglio 2019, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di rimodulazione degli interventi dei soggetti ammessi a finanziamento proposta dalla Regione Siciliana in relazione al Programma di edilizia residenziale sociale finanziato con le risorse di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457 | Si tratta di uno schema di decreto interministeriale MIT-MEF, inerente al Programma di edilizia residenziale sociale, che approva, ai sensi dell’articolo 3 del decreto interministeriale del 23 marzo 2023 n. 70, la sostituzione degli interventi nei Comuni di Trapani e Messina, con tre nuovi programmi, individuati dalla Regione Siciliana, nei Comuni di Licata, Caltagirone e Scicli.Nello specifico, questo schema di decreto consente di impiegare i fondi della legge n. 457 del 5 agosto 1978, che l’allegato 1 al decreto interministeriale n. 193 del 3 maggio 2021 disponeva a favore degli interventi nei Comuni di Trapani e Messina, che hanno rinunciato, in favore degli altri tre Comuni che la Regione Sicilia ha verificato aver correttamente presentato la documentazione idonea. | Intesa prendendo atto della necessità di sostituzione degli interventi a seguito della rinuncia da parte dei soggetti interessati. |
| 4 | Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sullo schema di decreto direttoriale concernente le modalità di erogazione, rendicontazione, monitoraggio delle risorse di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019 relativamente al quinquennio 2024-2028, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 del decreto 14 febbraio 2020, n. 81, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze, in materia di fornitura dei bus | Il Decreto direttoriale detta le regole di utilizzo delle risorse relative al Piano Nazionale Strategico II quinquennio 2024-28 per le Regioni (art. 5 del DPCM 2019) finalizzate al ricambio bus e relative infrastrutture. Dato che nel decreto direttoriale equivalente per Comuni e Città metropolitane, andato in CU ad aprile scorso, non c’è stata possibilità di normare il termine di utilizzo delle risorse tenendo conto della difficoltà della filiera di rifornire tutti i bus agli enti e consentire quindi entro l’anno l’immatricolazione e la messa in esercizio, tale deroga è stata chiesta da ANCI in questo dispositivo ed ottenuta con una mediazione del MIT verso il MEF, alla luce delle notevoli risorse che rischiano di non essere spese. La norma prevede quindi all’art.17 che Comuni e CM entro il 31/12 completino la fornitura e acquisiscano la fattura (Consip), e che entro il 30/9/26 ricevano i mezzi, li immatricolino e li mettano in esercizio. | Intesa con la raccomandazione consegnata |
| 5 | Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, e dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, sullo schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica di adozione dei modelli unici per le procedure di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 190 del 2024. ID Monitor 4658 – ID Monitor 6136 | Il provvedimento adotta in attuazione della piattaforma SUER i modelli unici con cui gli operatori possono presentare le PAS (art. 8) e le Autorizzazioni Uniche (art. 9) secondo quanto previsto dal Testo unico FER. Lo scorso 23 ottobre 2024 il MASE ha istituito lo sportello unico per le energie rinnovabili “SUER” entrato in vigore il successivo 20 novembre 2024. La SUER è la Piattaforma Unica Digitale realizzata in attuazione all’articolo 19 del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, riforma del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) come unico punto di contatto per gli operatori (ONE STOP SHOP). Chiaramente i modelli unici fanno riferimento a due regimi amministrativi, in particolare la PAS, su cui ancora è in corso un lavoro di confronto e chiarimento sul correttivo 190, pertanto man mano che si perfezioneranno i passaggi nel TUFER i modelli unici dovranno essere aggiornati. | Intesa con la raccomandazione consegnata |
| 6 | Intesa, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, della legge 17 maggio 2022, n. 60, sullo schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto col Ministro della salute, concernente la definizione dei criteri di indirizzo nazionali per l’analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione. ID Monitor 5019 | La legge n. 60/22, cd. legge “SalvaMare”, ha previsto l’adozione di un decreto del MASE finalizzato al contrasto della scarsità idrica, con misure di semplificazione per la realizzazione degli impianti di desalinizzazione. Il DM individua i criteri per una analisi e gestione dei rischi ambientali e sanitari correlati alla realizzazione e all’esercizio degli impianti di desalinizzazione al fine di tutelare i corpi idrici e la salute umana. Il provvedimento è stato diramato lo scorso febbraio. Fra gli aspetti di maggior rilievo per quanto attiene le attività dei Comuni si segnala:- La possibilità di realizzare/gestire impianti di desalinizzazione di dimensioni minori (capacità di desalinizzazione inferiore a 1 L/sec – uso domestico e turistico-ricettivo) con una disciplina semplificata che potrà essere introdotta dalle regioni.- Per il rilascio dei titoli abilitativi, stante il complesso quadro di riferimento, vi è un generale rinvio alla “normativa vigente”. – Per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue la domanda deve essere corredata da una relazione tecnica attestante il rispetto delle disposizioni e da un programma di autocontrollo. – l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico predisponga un programma di monitoraggio. L’ultima stesura del provvedimento recepisce diverse delle osservazioni presentate da ANCI e UPI. In particolare:- Chiarito che il regolamento non sostituisce le procedure autorizzative nel caso in cui l’impianto fosse sottoposto alla valutazione di impatto ambientale (VIA)- Snellita la procedura di approvazione/autorizzazione per gli impianti di piccola taglia, esclusi dal campo di applicazione quelli con capacità di desalinizzazione inferiore a 1 L/sec.- Il programma degli autocontrolli proposto dal soggetto richiedente l’autorizzazione ora può essere modificato e integrato dall’autorità competente in sede di rilascio. Più chiara definizione della “non sostenibilità” di destinazioni alternative allo scarico a mare delle acque reflue. Fin dall’esame della prima bozza del testo del regolamento era emersa la difficoltà, per l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, di farsi carico dei monitoraggi necessari a verificare la presenza di impatti significativi dovuti allo scarico a mare dei reflui dell’impianto di desalinizzazione. L’attuale formulazione dell’art. 6 e dell’allegato (n. 1), hanno chiarito che al gestore spetta, anche a seguito di provvedimento prescrittivo adottato dall’autorità competente, l’esecuzione delle azioni e delle misure funzionali alla riduzione delle eventuali anomalie rilevate dagli autocontrolli, così come nel caso in cui i monitoraggi già svolti ai sensi della normativa vigente (D.lgs. n. 152/2006 e D.lgs. n. 190/2010) evidenzino una compromissione degli obiettivi ambientali del corpo idrico ricettore dello scarico stesso, in applicazione del principio comunitario “chi inquina, paga”. Dall’ultima versione del testo del Regolamento non compete più all’autorità competente l’onere di effettuare monitoraggi del corpo idrico impattato dallo scarico. |
Intesa |
| 7 | Parere ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante “Disposizioni urgenti in materia economica” | Il decreto-legge reca un insieme di interventi urgenti in materia economica, infrastrutturale, sanitaria, sportiva e finanziaria.Le misure riguardano, tra l’altro, il rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in favore di RFI e per la ricostruzione dell’Ucraina (art.1), il sostegno alle politiche giovanili, all’innovazione tecnologica, alla digitalizzazione e alla formazione universitaria, nonché disposizioni relative agli investimenti pubblici (art.2), alla gestione dei cronoprogrammi del Piano nazionale complementare al PNRR e alla proroga di interventi in ambito sanitario (art.3)Il provvedimento prevede inoltre norme specifiche in materia di sport e Giochi Olimpici e Paralimpici Milano-Cortina 2026 (art.4), misure dedicate alla definizione di contenziosi (art.5) che interessano sia l’amministrazione statale sia le città metropolitane (art. 5). Sono poi previste disposizioni riguardanti la riorganizzazione dell’Associazione Italiana della Croce Rossa (art.6)All’interno di questo quadro, alcune disposizioni incidono direttamente sulla sfera tributaria e finanziaria dei Comuni.In particolare, l’articolo 4, comma 6, prevede per l’anno 2026 la facoltà, in favore dei Comuni della Lombardia e del Veneto situati entro un raggio di trenta chilometri dalle sedi di gara dei Giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026”, di incrementare l’imposta di soggiorno fino al limite massimo di ulteriori cinque euro per notte (rispetto al limite ordinario pari generalmente a 5 euro).Il maggior gettito derivante dall’applicazione della citata misura è destinato, nella misura del 50 per cento ai Comuni, per gli impieghi ordinariamente previsti dall’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, mentre, per il rimanente 50 per cento, è attribuito allo Stato per finanziare gli interventi connessi agli eventi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026.Il comma 7 stabilisce inoltre che, entro il 31 marzo 2026, un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con i Ministri del turismo e dell’interno e previa intesa con la Conferenza Stato-Città, definisca i criteri di individuazione dei Comuni rientranti nel perimetro dei trenta chilometri e le modalità di calcolo e di riversamento al bilancio statale del maggior gettito.Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, ai fini del riequilibrio strutturale, ai comuni capoluogo di città metropolitana che hanno terminato il periodo di risanamento finanziario quinquennale decorrente dalla prima annualità del bilancio stabilmente riequilibrato, per i quali alla data del 31 luglio 2025 risulta approvato il rendiconto della gestione dell’organo straordinario della liquidazione e che sono destinatari di sentenze di condanna della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) per inadempimento di obbligazioni di pagamento, è attribuito dal Ministero dell’interno, per l’anno 2025, previa istanza dell’ente interessato, un contributo fino all’importo massimo di 40 milioni di euro, nei limiti dell’importo dei medesimi debiti. | Parere favorevole condizionato all’accoglimento degli emendamenti consegnati, relativi alla: proroga inerente la fine dei lavori per le opere medie che mira a consentire la salvaguardia delle risorse e un loro proficuo utilizzo senza compromissione della contabilità pubblica;ü proroga per l’affidamento delle opere medie finalizzata alla salvaguardia di opere il cui affidamento è avvenuto con ritardo spesso per motivi indipendenti dalla responsabilità dei Comuni e derivanti dal prolungarsi dei tempi di autorizzazioni e pareri; salvaguardia delle opere medie concluse o in corso di esecuzione |
| 8 | Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE” | Lo schema di decreto legislativo proposto interviene su 6 articoli del d.lgs n. 49/2014 (provvedimento di riferimento per la gestione dei Raee) con lo scopo di adeguarlo alla direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento Europeo.Nello specifico le modifiche apportate attengono al finanziamento del fine vita dei pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima del 13 agosto 2012 i cosiddetti Raee storici. | Parere favorevole con raccomandazione di introdurre quegli elementi innovativi e sistemici volti a rafforzare la filiera Raee e contenuti nel documento consegnato |
| 9 | Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. a), n. 1), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di disegno di legge, recante “Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo”, collegato alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” | Lo schema di disegno di legge, collegato alla Legge di Bilancio 2025 e già all’esame del Parlamento, contiene “Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo”, che riguardano strettamente le competenze comunali solo per l’art. 8 (recupero di terreni abbandonati e silenti). In sede di esame tecnico sono stati accolti alcuni emendamenti Anci. |
Parere favorevole |
| 10 | Designazione, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lett. g), della legge 29 luglio 2010, n. 120, di tre rappresentanti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali in seno al Comitato per l’indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale | Designazione acquisita | |
| 11 | Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto 16 febbraio 2016, n. 92, del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di tre esperti in seno alla giuria per il conferimento del titolo di “Capitale italiana della cultura” per l’anno 2028 | Designazione acquisita | |
| 12 | Designazione, ai sensi dell’articolo 3 del decreto 21 febbraio 2018, n. 113, del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di sei rappresentanti in seno alla Commissione per il sistema museale nazionale | Designazione acquisita | |
| 13 | Informativa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. e), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativa all’Agenda per la semplificazione – definizione tracciati dati sulle modifiche alla modulistica edilizia concernenti la segnalazione certificata per l’agibilità | Presa d’atto | |
| 14 | Intesa, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il riparto per l’esercizio 2025, tra le regioni a statuto ordinario, delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario | Il provvedimento ripartisce il saldo pari al 20% del Fondo Nazionale TPL relativamente al 2025, a seguito dell’anticipazione dell’80% avvenuta a marzo. Per l’anno 2025 si provvede alla ripartizione del Fondo in parte con i medesimi criteri storici di cui al 2020 e in parte con le modalità previste dall’articolo 27, comma 2, lettera a), ovvero con riferimento ai soli costi standard, tolto il pedaggio dell’infrastruttura ferroviaria e le penalizzazioni per chi non ha affidato il servizio TPL secondo procedure ad evidenza pubblica anche nelle modalità definite dal Reg. 1370 e dall’ART. L’ammontare relativo al 2025 è pari a 5.341.554.000,00 euro, di cui 4.200.000,00 euro destinati all’Osservatorio di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.Nello specifico, 4,8 Miliardi sono ripartiti con le stesse modalità di cui al 2020 e 347 Milioni con costi standard, tolti il pedaggio FS e le penalizzazioni (per mancati affidamenti). | Intesa con l’impegno del governo di valutare la richiesta della conferenza dei presidenti di regione e di Anci di incrementare il fondo Tpl per il 2026 e con la disponibilità accordata dal Mit alla riattivazione del tavolo per la definizione dei criteri LAS |
| 15 | Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile” | Il DL 159/2025 interviene in modo organico sulle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.È un provvedimento complesso, oggetto di un lungo confronto con le parti sociali il cui iter è stato avviato lo scorso maggio, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare il sistema di prevenzione e contrastare il fenomeno infortunistico.Il provvedimento si muove lungo tre direttrici principali: Rafforzamento delle misure di salute e sicurezza sul lavoro; Potenziamento della vigilanza e dei controlli, attraverso nuovi piani assunzionali e il rafforzamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando Carabinieri NIL; Premialità per i datori di lavoro virtuosi.· Art. 1–2 – Rafforzamento del sistema bonus/malus INAIL; valorizzazione delle imprese della Rete del lavoro agricolo di qualità.· Art. 3 – Appalti e subappalti: intensificazione delle ispezioni su tutta la filiera; badge di cantiere; restyling della patente a crediti; sanzioni contro il lavoro nero.· Art. 4 – Piano assunzionale per INL e Carabinieri NIL· Art. 5–7 – Interventi eterogenei su D.lgs. 81/2008 (tossicodipendenze, formazione, qualità dell’offerta formativa), rafforzamento tutela assicurativa percorsi scuola-lavoro.· Art. 8–10 – Aumento borse di studio superstiti; adeguamento assegno incollocabilità (67 anni); norme UNI gratuite per i datori di lavoro.· Art. 11–15 – Anticipazioni di cassa INAIL, stabilizzazione personale medico, miglioramento controlli, potenziamento SIISL e cultura della prevenzione.· Art. 16–17 – Attività dei Dipartimenti di prevenzione SSN, sorveglianza sanitaria e promozione salute.· Art. 18 – Disciplina speciale per le organizzazioni di volontariato di protezione civile.· Art. 19–21 – Proroghe PC e stato di emergenza; entrata in vigore. L’art. 18 completa il percorso avviato con la modifica dell’art. 3 del D.Lgs. 81/2008 e introduce in norma primaria un regime speciale dedicato ai volontari di protezione civile. La ratio è chiarire in modo definitivo che il volontario non è un lavoratore, ma deve essere tutelato attraverso obblighi specifici e calibrati. Viene inserito nel d.lgs. 81/2008 il nuovo art. 3-bis che definisce un sistema speciale applicabile solo ai volontari di PC, distinto dalla disciplina generale sul lavoro. Il volontario è equiparato al lavoratore solo per: formazione, informazione e addestramento; utilizzo dei DPI; sorveglianza sanitaria. Il legale rappresentante deve: assicurare la formazione, informazione e addestramento adeguati agli scenari di rischio; garantire sorveglianza sanitaria per i soggetti esposti a rischi specifici; fornire DPI idonei e assicurare la formazione al loro corretto uso. Le sedi, le aree di formazione, di esercitazione e i luoghi di intervento non sono luoghi di lavoro ai fini del D.lgs. 81/2008.In sede tecnica le regioni hanno presentato proposte per introdurre un regime sanzionatorio specifico (no sanzioni generali del D.lgs. 81/2008), rispetto a tali sanzioni ANCI chiede che venga ricalibrata la parte relativa a quelle previste per i gruppi comunali di PC.È stata accolta la richiesta dell’ANCI di prevedere che la formazione, l’informazione e l’addestramento dei volontari riferite alla sicurezza siano svolti nel rispetto di standard minimi nazionali, definiti con Direttiva ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 1/2018. È stata accolta la richiesta di prevedere che la formazione, l’informazione e l’addestramento dei volontari siano svolti nel rispetto di standard minimi nazionali, definiti con Direttiva ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 1/2018. |
Parere favorevole L’ANCI desidera esprimere un sentito ringraziamento agli Uffici legislativi del Ministero della Protezione Civile per aver colto l’importanza di riformare le normative sulla responsabilità dei Sindaci e dei Responsabili delle Organizzazioni di Volontariato, garantendo il supporto necessario per la loro operatività ed efficacia. |
| 16 | Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera a), n. 1), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” | Il ddl Bilancio 2026, attualmente all’esame del Senato comprende un ampio ventaglio di misure economiche e fiscali.Tra queste, per ciò che riguarda materie di più diretto interesse degli enti locali:- la previsione di nuovi contributi per spese di rilievo sociale e di personale- l’introduzione di discipline più favorevoli nella determinazione del FCDE e nell’utilizzo degli avanzi correnti degli enti locali in complessivo disavanzo- l’abolizione del contributo permanente per l’acquisizione di immobili da cd federalismo demaniale– l’aumento delle tariffe massime dell’imposta di soggiorno (+2 euro), malauguratamente collegato ad una compartecipazione statale sul maggior gettito acquisito- l’introduzione di un nuovo soggetto pubblico per il sostegno alla riscossione degli enti locali (AMCO)- la determinazione di alcuni LEP in particolare relativi ai servizi sociali e all’assistenza alla autonomia e alla comunicazione degli studenti con disabilità (ASACOM), senza però l’indicazione dei costi standard e degli eventuali ulteriori fabbisogni emergenti. | Parere favorevole condizionato all’accoglimento degli emendamenti consegnati. Tra gli emendamenti prioritari presentati dall’ANCI alla legge di bilancio si segnalano in particolare i seguenti: la modifica della norma sull’imposta di soggiorno con l’abrogazione dell’attribuzione allo Stato del 30% dell’incremento della tariffa; la previsione di uno stanziamento specifico per gli ASACOM; il ripristino del fondo per contributi investimenti piccoli Comuni; la norma che mira ad inserire una maggiore flessibilità nell’utilizzo degli avanzi liberi risultanti dal rendiconto della gestione; l’esclusione di Roma Capitale dalla componente perequativa del FSC; la norma che prevede l’aggiornamento e la rimodulazione degli obiettivi di servizio in materia di asili nido; la norma che mira all’abrogazione dei vincoli finanziari alla spesa di personale per i Comuni; la norma inerente l’alleggerimento degli oneri da indebitamento e rinegoziazione mutui |