• Aprile 4, 2019
di Redazione Anci

Società partecipate

La deliberazione della Corte dei Conti Lombardia su inderogabilità limite fatturato per in house

La sezione regionale ritiene che il disposto del comma 4 dell'articolo 16 del TUSP sancisce l'irregolarità dell’attività societaria (oggetto principale dell'affidamento in house) qualora il fatturato non rispetti il limite quantitativo di cui al più volte richiamato comma 3.
La deliberazione della Corte dei Conti Lombardia su inderogabilità limite fatturato per in house

Pubblichiamo la deliberazione n. 87 /2019/PAR dell’ 8 marzo 2019 della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con cui che si esprime sull’ inderogabilità della previsione, del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP), che oltre l’80 per cento del fatturato delle società in house sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci.
Il Collegio regionale, condividendo la giurisprudenza espressa dal Giudice amministrativo con riguardo al comma 3-bis dell’art 16 del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP), non ritiene che la sua lettura coordinata con il disposto del comma 4 dell’articolo 4 del TUSP autorizzi a derogare al limite quantitativo stabilito dal comma 3, dell’art. 16, ma consente soltanto di svolgere attività ulteriori, “finalità diverse”, rispetto a quelle indicate nel comma 2 del medesimo art. 4, nell’osservanza comunque delle condizioni e dei limiti dallo stesso comma 3-bis indicati. Non vi è dunque possibilità di deroga alla percentuale dell’80 per cento prevista dal comma 3.
La sezione regionale ritiene quindi che, a conferma della volontà del legislatore di quantificare il requisito della parte più rilevante dell’attività svolta verso i soci, il disposto del comma 4, dell’articolo 16 del TUSP, sancisce l’irregolarità dell’attività societaria (oggetto principale dell’affidamento in house) qualora il fatturato non rispetti il limite quantitativo di cui al più volte richiamato comma 3.

 


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