• Giugno 7, 2019
di Giuseppe Pellicanò

Aziende speciali

La Corte dei Conti conferma compensi al CdA per le aziende senza contributi pubblici

Per la sezione Autonomie, la gratuità della partecipazione agli organi amministrativi è una misura limitata alle aziende speciali che vivono delle risorse dell’ente locale, se corrisposto un compenso ai membri del Cda delle aziende non beneficiarie di contributi pubblici, si applica una decurtazione
La Corte dei Conti conferma compensi al CdA per le aziende senza contributi pubblici

Con la deliberazione n. 9/SEZAUT/2019/QMIG del 28 maggio 2019, la sezione Autonomie della Corte dei Conti risolve il dubbio legato alla gratuità degli incarichi per i componenti dei Consigli di Amministrazione delle aziende speciali, ex articolo 6, comma 2, del Dl 78/2010. I magistrati contabili infatti, rispetto alla questione di massima sollevata dalla Sezione regionale del Lazio relativamente alla gratuità delle cariche degli organi collegiali delle aziende speciali, si sofferma sui concetti di “ricezione di contributi pubblici” e di “corrispettivo”. La sezione Autonomie della Corte, recependo la posizione già assunta dalla Sezione giurisdizionale dell’Umbria con la sentenza n. 52/2016, ha rappresentato quindi che il capitale di dotazione, conferito dall’ente locale nello specifico fondo, è un elemento costitutivo dell’azienda speciale da non confondere con un contributo pubblico. Ha poi evidenziato che anche le somme erogate a titolo di contratto di servizio non possano essere considerate contribuzione pubblica, in quanto costituiscono un pagamento a fronte dei servizi resi dall’azienda speciale. Oltre a tali argomentazioni la Corte rileva le evidenze sull’omogeneità di disciplina tra aziende speciali e società a partecipazione pubblica, quanto a misure di contenimento della spesa. In tale prospettiva, secondo i giudici contabili, appare scarsamente giustificabile l’opposta disciplina in tema di compensi agli organi di amministrazione.
In conclusione, secondo la Sezione Autonomie, la gratuità della partecipazione agli organi amministrativi è una misura limitata alle aziende speciali che “vivono” delle risorse dell’Ente locale titolare mentre qualora sia corrisposto un compenso ai componenti del consiglio di amministrazione di tali aziende, non beneficiarie di “contributi a carico delle finanze pubbliche”, trova applicazione la decurtazione di cui all’art. 1, comma 554, l. 27 dicembre 2013, n. 147, nelle ipotesi ivi previste (affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all’80 per cento del valore della produzione e conseguimento di un risultato economico negativo nei tre esercizi precedenti, al netto di piani di risanamento).