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Accordo ANCI-SIAE

[22-06-2005]

ACCORDO

tra

SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI
(S.I.A.E.)

e

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D’ITALIA
(A.N.C.I)



CONSIDERATO

che i Comuni organizzano e allestiscono direttamente manifestazioni promozionali di carattere culturale, propagandistico, folcloristico e sportivo;

che nel corso delle suddette manifestazioni assume sempre più rilevanza lo spazio dedicato agli spettacoli di natura musicale, cinematografica e di arte varia; spettacoli che rivestono un ruolo sempre più importante nel rapporto con il cittadino, ponendosi come efficace strumento di comunicazione;

che, proprio in rapporto a  tali ragioni, è prevedibile un sempre più frequente impiego dello spettacolo nelle manifestazioni culturali organizzate dai predetti organismi che, pur essendo volte a realizzare i fini istituzionali degli stessi, sono destinate ad un pubblico vasto e socialmente composito;

TENUTO CONTO

della diffusione di dette manifestazioni su tutto il territorio nazionale;

dell’esigenza espressa dall’Associazione Nazionale Comuni d’Italia di ricomprendere in un accordo la disciplina delle diverse tipologie di spettacolo e di intrattenimento, direttamente organizzate dai Comuni, al fine di determinare oggettivi parametri;

della propensione della Società Italiana degli Autori ed Editori in via generale e particolare ad uniformare le normative ed i trattamenti tariffari che regolano il Diritto d’Autore dovuto per le utilizzazioni pubbliche del repertorio amministrato;

LE PARTI

Società Italiana degli Autori ed Editori, di seguito denominata SIAE

e

Associazione Nazionale Comuni d’Italia, di seguito denominata ANCI

CONVENGONO

di addivenire alla definizione di uno specifico trattamento tariffario che garantisca uniformità di trattamento normativo e consenta la semplificazione delle procedure di determinazione della misura dei compensi dovuti per Diritto d’Autore.

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

 
 

ARTICOLO 1

SFERA DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO

Formano oggetto del presente accordo le utilizzazioni musicali del repertorio sociale amministrato dalla Sezione Musica, che avvengono in occasione di eventi direttamente organizzati dai Comuni.

Tali eventi possono riguardare:

  • spettacoli musicali veri e propri e festival di canzoni
  • concerti di musica classica, leggera, jazz
  • spettacoli di danza e di balletto
  • spettacoli di arte varia
  • concerti di bande e majorettes e rassegne di gruppi folclorici
  • corsi carnevaleschi e rievocazioni storiche
  • spettacoli cinematografici
  • trattenimenti danzanti
  • concertini

Rientra nell’oggetto anche la diffusione di esecuzioni musicali nell’area della manifestazione, quando effettuata all’aperto, attraverso altoparlanti collegati ad un impianto centralizzato.

Le manifestazioni in oggetto devono  essere effettuate all’aperto.

Alle manifestazioni all’aperto sono equiparate quelle effettuate al chiuso, purchè si svolgano in locali direttamente gestiti dal Comune e siano direttamente organizzate dal Comune stesso.

ARTICOLO  2

ESCLUSIONI

Sono escluse dal campo di applicazione del presente accordo

  • tutte le utilizzazioni di repertorio amministrato dalle Sezioni DOR, Lirica, OLAF.
  • le manifestazioni che rientrano in cartelloni provinciali, regionali  o nazionali

 
 

ARTICOLO  3

PARAMETRI

La determinazione dei compensi fissi e minimi, dovuti  per le manifestazioni  “gratuite “ e “non gratuite”, si effettua sulla base dei seguenti parametri.

  • capienza o numero di posti per spazi delimitati ed attrezzati all’aperto o al chiuso
  • presenze, per spazi all’aperto non delimitati.

Per le manifestazioni in spazi delimitati la capienza sarà sempre determinata sulla base dei limiti stabiliti dalla Commissione Provinciale di Vigilanza.

Per le manifestazioni all’aperto e in aree non delimitate, si terrà conto delle presenze effettive ovvero, in subordine, si applicherà il criterio di due persone ogni metro quadrato. Eventualmente, si farà ricorso ai dati catastali per la misurazione dello spazio.

ARTICOLO  4

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI DIRITTI D’AUTORE
  1. MANIFESTAZIONI NON GRATUITE
  2. Si considerano “NON GRATUITE” le manifestazioni per le quali il Comune stanzia contributi specifici ovvero percepisce introiti (o contributi) per l’allestimento dello spettacolo o la partecipazione del pubblico allo stesso.

    Costituiscono base di calcolo per l’applicazione delle percentuali di Diritto d’Autore, le seguenti componenti:

    1. Titoli di ingresso

      -         intero ammontare derivante dalla vendita dei biglietti di ingresso o, se previsti, degli abbonamenti, questi ultimi considerati pro quota ripartita fra gli spettacoli cui danno diritto di assistere;

      -         i biglietti o altri titoli che consentano l’ingresso gratuito alla manifestazione sono analogamente assoggettati al Diritto d’Autore ed hanno quale base di calcolo quella del biglietto corrispondente alla stessa categoria di posti;

      -         50% del biglietto comprensivo della somministrazione di alimenti o bevande o, in assenza del biglietto, del costo della somministrazione;

    2. Diritti di prevendita

      I diritti di prevendita dei biglietti di ingresso, unicamente nel caso in cui tale prevendita venga gestita direttamente dal Comune organizzatore dell’evento e costituisca, quindi, un aumento del prezzo del biglietto d’ingresso.

      Ai fini del calcolo del Diritto d’Autore non si dovrà, invece, tenere conto degli introiti derivanti dalla prevendita gestita da terzi ove, però, il costo della prevendita non superi il 15% del prezzo del biglietto.

      Qualora tale percentuale dovesse essere superata, la differenza sarà assoggettata al Diritto d’Autore con i criteri sopra detti.

    3. Sponsorizzazioni e contributi di privati ed Enti Pubblici (diversi dal Comune organizzatore)

      per gli introiti costituiti da:
      • erogazioni di enti pubblici a corrispettivo di un rapporto contrattuale (sponsorizzazioni a scopo turistico, di prodotti locali ecc.);
      • proventi derivanti da contributi, sovvenzioni, sponsorizzazioni erogati a qualsiasi titolo da privati;
      destinati in modo specifico all’allestimento della manifestazione, il compenso per Diritto d’autore è dovuto su un importo pari al 50% dell’ammontare globale delle erogazioni.

      L’abbattimento forfettario è in ragione della eventuale destinazione delle erogazioni stesse a spese e ad eventi collaterali non assoggettabili a Diritto d’Autore.

      Ove le erogazioni siano destinate non solo alle manifestazioni oggetto dell’accordo ma anche a quelle escluse, di cui al precedente articolo 2), l’importo corrispondente alla percentuale di cui sopra, dovrà essere ripartito proporzionalmente fra tutte le utilizzazioni per le quali ricorre il pagamento del Diritto d’Autore, salvo che, per i repertori rientranti nel “grande diritto”, non sia diversamente stabilito dalle Sezioni o dalle parti interessate.

      Per le erogazioni in beni o servizi si dovrà tenere conto del valore corrispondente del bene o servizio prestato.

      Dovrà essere esibita la documentazione utile, contabile e/o contrattualistica, per la verifica degli importi dichiarati;

    4. Stanziamenti del Comune organizzatore

      Lo stanziamento deliberato dal Comune organizzatore per la manifestazione viene considerato, ai fini del diritto d’Autore, con le stesse precisazioni di cui al punto 3.

      Non sono presi in considerazione gli stanziamenti, riferiti alla manifestazione, che complessivamente non superino € 2582,29 (£ 5.000.000), per eventi di minimale rilevanza, purché:

      • non sia programmato l’intervento di artisti di comprovata notorietà,
      • non siano previsti allestimenti particolarmente significativi,
      • le presenze rilevate (o previste) non siano superiori a 500.

      Qualora coesistano tutte le suddette condizioni, la manifestazione sarà considerata gratuitaed il compenso per diritti d’autore sarà limitato alla  prima fascia della tabella dei compensi “fissi” di cui al successivo punto B).

    5. Proventi derivanti da diritti di ripresa televisiva e/o radiofonica
      Raccolta di oblazioni specifiche per la manifestazione

      L’intero ammontare dei proventi conseguiti dall’organizzatore, con la stessa riserva prevista al precedente punto 3, secondo capoverso.

      Sulla base di calcolo individuata, si applicano le percentuali proprie delle diverse tipologie di manifestazioni:

      10% per spettacoli musicali veri e propri, festival di canzoni,; concerti di   musica classica, leggera, jazz; concerti di danza e balletti; concerti di bande e majorettes, rassegne di gruppi folcloristici; corsi carnevaleschi e rievocazioni storiche; trattenimenti danzanti; concertini  con i  compensi  “MINIMI” indicati nella tabella successiva;

      4% per spettacoli di arte varia

      2,10%  per spettacoli cinematografici

      TAB A MANIFESTAZIONI NON GRATUITE
      Compensi minimi
      SPAZI DELIMITATI AREE ALL'APERTO
      NON DELIMITATE
      COMPENSI
      Fino a 100 posti di capienza o presenze
      74,37
      L. 144.000
      da 101 a 300 posti di capienza o presenze
      142,03
      L. 275.000
      da 301 a 1000 posti di capienza o presenze
      218,46
      L. 423.000
      da 1001 a 2001 posti di capienza o presenze
      311,94
      L. 604.000
      da 2001 a 3000 posti di capienza o presenze
      431,76
      L. 836.000
      da 3001 a 5000 posti di capienza o presenze
      648,15
      L. 1.255.000
      da 5001 a 8000 posti di capienza o presenze
      971,97
      L. 1.822.000
      con aumenti di Euro 174,56 (L. 338.000) per ogni 1.000 posti (o frazione) di capienza ovvero per ogni 1.000 presenze (o frazione) in più.

      I suddetti compensi saranno ridotti del:

      50% per gli spettacoli di arte varia

      80% per gli spettacoli cinematografici (effettuati all’aperto)

  3. MANIFESTAZIONI GRATUITE

    Ove non ricorra alcuna delle componenti individuate al precedente punto A), la manifestazione deve intendersi gratuita ed alla stessa verranno applicati i compensi FISSI di cui alla successiva tabella

    TAB B MANIFESTAZIONI GRATUITE
    Compensi fissi
    SPAZI DELIMITATI AREE ALL'APERTO
    NON DELIMITATE
    COMPENSI
    Fino a 100 posti di capienza o presenze
    98,64
    L. 191.000
    da 101 a 300 posti di capienza o presenze
    189,54
    L. 367.000
    da 301 a 1000 posti di capienza o presenze
    291,80
    L. 565.000
    da 1001 a 2001 posti di capienza o presenze
    415,75
    L. 805.000
    da 2001 a 3000 posti di capienza o presenze
    575,85
    L. 1.115.000
    da 3001 a 5000 posti di capienza o presenze
    864,03
    L. 1.673.000
    da 5001 a 8000 posti di capienza o presenze
    1.296,31
    L. 2.510.000
    con aumenti di Euro 232,92 (L. 451.000) per ogni 1.000 posti (o frazione) di capienza ovvero per ogni 1.000 presenze (o frazione) in più.

    50% per gli spettacoli di arte varia

    80% per gli spettacoli cinematografici

ARTICOLO  5

DIFFUSIONI DI ESECUZIONI MUSICALI NELL’AREA DELLA MANIFESTAZIONE ALLESTITA ALL’APERTO

Per la diffusione, nell’area allestita all’aperto,  di esecuzioni musicali attraverso l’uso di altoparlanti collegati ad un impianto centralizzato, è dovuto un compenso forfettario pari al 2% del compenso fissato per la fascia tariffaria di appartenenza della manifestazione stessa.

ARTICOLO  6

PERMESSO SPETTACOLI E TRATTENIMENTI E PROGRAMMA MUSICALE

Il Comune,  che intende organizzare la manifestazione così come individuata al precedente articolo 1, deve preventivamente richiedere all’Ufficio periferico della SIAE, competente per territorio:

  • il rilascio del “Permesso Spettacoli e Trattenimenti”, fornendo tutti i dati e gli elementi di valutazione utili per la corretta determinazione della misura dei compensi per Diritto d’Autore,
  • Il programma deve essere restituito dall’organizzatore all’Ufficio periferico della SIAE, regolarmente ed integralmente compilato, entro il giorno successivo a quello delle esecuzioni.

    L’omissione o l’aggiunta di composizioni musicali rispetto al programma effettivamente eseguito, comportano il pagamento da parte dell’organizzatore delle penali previste dal “Permesso Spettacoli e Trattenimenti”.

    ARTICOLO  7

    AUTOCERTIFICAZIONE

    Per i repertori dichiarati di pubblico dominio o non rientranti nelle opere amministrate dalla SIAE (ovvero per le musiche della tradizione popolare di autore anonimo), l’organizzatore dovrà presentare autocertificazione in fede attestante la non tutelabilità del repertorio.

    Per repertorio di pubblico dominio si intende il complesso delle opere non più soggette a tutela per il decorso del termine di 70 anni p.m. autore (o del coautore per le opere scritte in collaborazione) previsto dalla Legge 633/41 e successive modifiche ed integrazioni.

    Tali opere devono essere utilizzate nella stesura originale o con elaborazioni non tutelate.

    ARTICOLO  8

    ISCRIZIONE ANCI

    Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui al successivo articolo 11 i Comuni dovranno presentare dichiarazione di iscrizione all’ANCI valida per l’anno in corso, ovvero rientrare nell’elenco annualmente trasmesso dall’ANCI stessa.

    ARTICOLO  9

    POLIZZA FIDEJUSSORIA

    Il deposito cauzionale dovuto quale garanzia per il  pagamento del Diritto d’Autore, potrà essere sostituito da polizza fidejussoria fornita dai singoli Comuni.

    ARTICOLO  10

    INADEMPIENZE

    L’inadempienza dei Comuni ad una qualsiasi delle norme contenute nel presente accordo e nel “Permesso Spettacoli e Trattenimenti” rilasciato dalla SIAE comporta, oltre al pagamento delle penali previste dal Permesso Generale, anche la perdita del diritto alla riduzione di cui all’art. 11.

    ARTICOLO  11

    RIDUZIONI

    In ragione della collaborazione e delle attività di informazione che, in fase di applicazione dell’accordo,  si renderanno necessarie da parte dell’ANCI, sulla misura dei compensi FISSI previsti dall’art. 4, tab. B del presente accordo, verrà applicata una riduzione del  10%.

    ARTICOLO  12

    AGGIORNAMENTO DELLA MISURA DEI COMPENSI

    I compensi previsti dal  presente accordo sono soggetti ad aggiornamenti annuali in base alla variazione registrata dall’indice ISTAT “dei prezzi al consumo” per famiglie di operai e di impiegati” riferite al mese di settembre dell’anno precedente.

    ARTICOLO  13

    COMITATO PARITETICO

    Ogni controversia che dovesse sorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente accordo deve essere sottoposta, prima di qualsiasi altra azione, alle valutazioni ed alle conseguenti determinazioni di un Comitato Paritetico, nominato di comune accordo tra le parti.

    ARTICOLO  14

    DURATA

    Il presente accordo si riterrà valido dalla data di sottoscrizione fino al ……………..

    e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti che dovrà essere comunicata almeno due mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata.

    NOTA INTEGRATIVA

    La misura dei compensi di cui all’art. 4, tabb. A e B del presente accordo è quella prevista per l’anno 2002.

    Poiché la SIAE sta procedendo ad un graduale recupero dei punti ISTAT maturati e non conteggiati nel corso delle revisioni tariffarie, resta inteso che tali punti percentuali, che ammontano a 6,2 per le esecuzioni effettuate  nell’ambito di manifestazioni musicali,  potranno essere considerati agli effetti di quanto previsto dall’art 12 presente accordo, al fine di mantenere il necessario equilibrio delle tariffazioni sociali per tutti gli utilizzatori interessati.