• Aprile 15, 2018
di Emiliano Falconio

Fatturazione elettronica

I dati identificativi dell’Anci per la “scissione dei pagamenti” o “split payment”

Esteso anche ad Anci l'obbligo di applicare dal 1° luglio 2017 la "scissione dei pagamenti" o "split payment" ai fini Iva previsto dall'art. 17-ter del DPR 633/1972 che prevede l'assolvimento dell'iva in capo alla medesima quale destinataria della cessione di bene o della prestazione di servizio

Con la presente si comunica che è stato esteso anche ad Anci l’obbligo di applicare a decorrere dal 1° luglio 2017 il meccanismo impositivo ai fini Iva previsto dall’ art. 17-ter del DPR 633/1972 denominato “scissione dei pagamenti” o “split payment”, il quale prevede l’assolvimento dell’imposta in capo alla medesima in quanto destinataria della cessione di bene o della prestazione di servizio.
Pertanto, dal 1° luglio 2017 permane l’obbligo di emettere fattura elettronica che dovrà mantenere l’indicazione dell’imponibile e dell’Iva, a norma dell’art. 21 del DPR 633/1972; nella stessa, però, il campo ” esigibilità IVA ” dovrà, necessariamente, essere valorizzato con la lettera ” S ” per indicare il regime della scissione dei pagamenti.
Si ricorda che il codice univoco ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è UFO1Z2.
Inoltre, ai sensi del richiamato art. 25 DL n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse nei confronti dell’ANCI dovranno riportare il codice identificativo di gara (CIG), tranne in caso di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 ed il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.


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